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corsi di formazione - enti <10.000 abitanti

MessaggioInviato: 19/01/2015, 16:47
da elena
Buongiorno, per partecipare ad un corso di formazione dal 01.01.2015 dobbiamo passare attraverso la piattaforma elettronica regionale? l'Anusca non compare tra i fornitori...Nel Mepa non compare il metaprodotto... la centrale unica di committenza non è ancora partita...

Re: corsi di formazione - enti <10.000 abitanti

MessaggioInviato: 19/01/2015, 20:36
da lucio guerra
ciò premesso, allo stato attuale ....si sta senza corsi ...

Re: corsi di formazione - enti <10.000 abitanti

MessaggioInviato: 20/01/2015, 8:43
da Paolo Gros
ahime'...si sta senza corsi

Re: corsi di formazione - enti <10.000 abitanti

MessaggioInviato: 20/01/2015, 10:37
da eco-nomo73
oppure rientri tra i comuni colpiti dal sisma e la cuc, x ora, non ti riguarda

Re: corsi di formazione - enti <10.000 abitanti

MessaggioInviato: 20/01/2015, 13:08
da Rag.
scusami eco-nomo
da dove risulta l'esenzione per i colpiti dal sisma emilia 2012!?

grazie grazie

Re: corsi di formazione - enti <10.000 abitanti

MessaggioInviato: 20/01/2015, 17:02
da ullifa
alcuni per i corsi passano per economato.

Alcuni forniotri invece si soon iscritti a sintel

avcp 2011 dice che il cig non è dovuto
http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... to?ca=4695

3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice

Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si osserva che l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l’osservanza delle altre disposizioni.