da sissi71 » 05/06/2015, 17:16
La mia domandae, aggiungo, le mie perplesità derivano da questo articolo:
" La nuova contabilità dal 2016
29 Maggio 2015
La normativa vigente non prevede uno spostamento automatico, ma la mera facoltà
Testata: Italia Oggi
Ma l'ente deve adottare uno specifico provvedimento
Di Matteo Barbero
Gli enti locali possono rinviare al 2016 la nuova contabilità economico-patrimoniale, il piano dei conti integrato e il bilancio consolidato. Ma per farlo, devono adottare uno specifico provvedimento in tal senso.
In base all'art. 3, comma 12, del dlgs 118/2011: «L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016». Una deroga ancora più ampia è prevista dall'art. 232, comma 2, del Tuel in favore degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017. Ai sensi del successivo art. 11-bis, comma 4, «gli enti ( ) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016».
Com'è evidente, le norme citate non prevedono un rinvio automatico, ma una mera facoltà di rinvio, il cui esercizio viene lasciato all'autonoma valutazione delle singole amministrazioni. Quelle che decideranno di avvalersene dovranno adottare un'apposta deliberazione (preferibilmente consiliare, anche se non può essere escluso che basti un atto di giunta), ovviamente motivandola in relazione alle oggettive difficoltà di attivare i due strumenti (contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato) già nel 2015. Il provvedimento richiede il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, oltre che quello dell'organo di revisione economico-finanziaria, e deve essere trasmesso tempestivamente al tesoriere, agli stessi revisori e a tutti gli uffici. Ovviamente, gli enti che decideranno di non avversi di tale facoltà, dovranno attivare senza indugio le scritture economico- patrimoniali e approvare il bilancio consolidato 2015 entro il 30 settembre 2016.
Nessun possibilità di rinvio è prevista, invece, per gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione e che stanno già applicando pienamente (sia pure con non poche difficoltà) le nuove regole. Per tutti gli altri, invece, nel 2015 è obbligatorio solo rispettare le nuove regole della contabilità finanziaria (contenute nel principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del dlgs 118), oltre che quelle sulla programmazione (allegato 4/1), mentre i nuovi schemi di bilancio devono essere affiancati «in via conoscitiva» a quelli vecchi.
Ricordiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 175 del Tuel, nel corso dell'esercizio 2015 devono essere applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014 e non quelle nuove dettate dalla medesima disposizione, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Si ritiene che ciò valga anche per la variazione di assestamento generale, che quindi dovrebbe essere deliberata entro il 30 novembre e entro il 31 luglio come prevede l'art. 175. Ma sul punto sarebbe opportuno un chiarimento, visto che il principio applicato sulla programmazione fa riferimento al 31 luglio. Fanno eccezione, anche in tal caso gli enti sperimentatori, per i quali la nuova disciplina delle variazioni è entrata a regime dal 1° gennaio scorso.
Nel corso del 2015, gli enti che opteranno per il rinvio dovranno comunque avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016, con particolare riferimento a:
- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- l'aggiornamento dell'inventario;
- la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
- la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato."