da gms » 08/07/2015, 17:35
L'allegato 5.1 la qualifica come eccedenza destinata ad essere accantonata a Fondo Pluriennale Vincolato (di parte spesa) nell'ipotesi dovesse servire all'eventuale copertura di impegni rinviati agli esercizi successivi (la cui copertura sarebbe così garantita dal Fondo Pluriennale Vincolato, sempre distinto per la parte corrente o la parte in c/capitale).
In quel caso e in prospettiva (considerata la necessità di rappresentare il Fondo Pluriennale di parte spesa per missioni e programmi) l'accantonamento avverrebbe in relazione a quelle scritture contabili (impegni) rinviate agli esercizi successivi.
O, in alternativa, se necessario, l'accantonamento, in situazione di disavanzo, sarebbe chiamato innanzitutto a colmare quest'ultimo.
In assenza di queste due necessità il pareggio di bilancio, a mio avviso, può avvenire con un temporaneo accantonamento (non a fondo pluriennale vincolato di parte spesa) sulla missione 20 - Fondi e accantonamenti (che tutto può accogliere fuorchè il Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa, peraltro difficilmente rappresentabile in questo caso per missioni e programmi), programma 3 - Altri Fondi con riferimento e collocazione a spese correnti o in c/capitale in relazione al piano dei conti finanziario integrato (in attesa che la libera destinazione di queste risorse sia individuata e definita da parte del Consiglio).
Si tratta di un caso di "avanzo tecnico" o di risorse eccedenti o, ancora, di maggiori entrate che possono, in questo caso, finanziare nuove spese (da individuare e destinare).
Su quest'eccedenza dei residui attivi rinviati ad un determinato esercizio ho inviato specifico quesito all'assistenza per l'armonizzazione dell'Ifel.
Spettabile Fondazione Ifel,
La presente per chiedere chiarimenti sul significato di quanto di seguito riportato:
"L’eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei
residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla
copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal
riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed
accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.
A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse,
che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è
approvata dal Consiglio"
La domanda è la seguente: in attesa della destinazione di tali risorse come va contabilizzata sul bilancio di previsione quest'eccedenza non necessaria nè alla copertura di residui passivi, nè al disavanzo di amministrazione?
Ringrazio per la cortese attenzione e per la preziosa collaborazione.
La risposta fornita è la seguente:
Se l'eccedenza dei residui non deve essere destinata a ripianare un disavanzo da riaccertamento straordinario e se nel contempo non c'è necessità di accantonare tale eccedenza al fondo pluriennale vincolato per dare copertura a impegni reimputati in anni successivi, allora le maggiori entrate riaccertate possono essere liberamente destinate. Il consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione al bilancio di previsione, potrà decidere come destinare questa maggiore entrata.
Assistenza Armonizzazione
IFEL Fondazione ANCI
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
00186 – Roma
Tel. 06/68816249-210
Fax 06/6861842