da Paolo Gros » 21/01/2015, 9:32
la legge di stabilita'
...non proroga l'articolo 9, comma 21, del dl 78/2010 bensì proroga gli effetti disposti dall'articolo 9 comma 1 ovvero, per tutto il 2015 non si possono erogare stipendi superiori a quanto percepito nel 2010.
Ecco il blocco, le progressioni che si possono fare non sono comunque remunerate, detto in altro modo con un diverso riferimento normativo, non più comma 21 ma comma 1.