IVA: per i rimborsi nuovo modello per polizza fideiussoria

In data 26 giugno 2015 sono stati approvati i nuovi modelli per il rilascio delle garanzie al fine della richiesta dei rimborsi IVA: in alternativa alla cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato è ora possibile presentare polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.
Secondo il nuovo Decreto Semplificazioni Fiscali, non sono tenuti alla presentazione di garanzie:
- i contribuenti che inoltrano richiesta per rimborsi IVA inferiori a 15.000,00 euro;
- i contribuenti non a rischio che richiedono rimborsi superiori a 15.000,00 euro e fanno apporre il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito o presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Secondo il nuovo Decreto Semplificazioni Fiscali, non sono invece tenuti alla presentazione di garanzie:
- i contribuenti a rischio che inoltrano richiesta di rimborso per qualsiasi cifra;
- i contribuenti non a rischio che richiedono rimborsi superiori a 15.000,00 euro e non fanno apporre il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito né presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i contribuenti che avanzano richiesta di rimborso relativa all’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Nei suddetti casi in cui risulta necessario il rilascio delle idonee garanzie, bisogna utilizzare i nuovi modelli approvati con il Provvedimento del 26 giugno.
Fonte: Studio Sigaudo
Secondo il nuovo Decreto Semplificazioni Fiscali, non sono tenuti alla presentazione di garanzie:
- i contribuenti che inoltrano richiesta per rimborsi IVA inferiori a 15.000,00 euro;
- i contribuenti non a rischio che richiedono rimborsi superiori a 15.000,00 euro e fanno apporre il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito o presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Secondo il nuovo Decreto Semplificazioni Fiscali, non sono invece tenuti alla presentazione di garanzie:
- i contribuenti a rischio che inoltrano richiesta di rimborso per qualsiasi cifra;
- i contribuenti non a rischio che richiedono rimborsi superiori a 15.000,00 euro e non fanno apporre il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito né presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i contribuenti che avanzano richiesta di rimborso relativa all’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Nei suddetti casi in cui risulta necessario il rilascio delle idonee garanzie, bisogna utilizzare i nuovi modelli approvati con il Provvedimento del 26 giugno.
Fonte: Studio Sigaudo