con l'art 7 c.5 del dl 78-2015 è stato modificato il comma 11 dell'art. 56 bis del 69-2013 .." il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (213).
" se la quota del 10% non raggiunge neanche i 2000,00 euro pensate sia possibile accantonarla in avanzo vincolato fino al raggiungimento di un importo significativo?
grazie