Piano di rientro disavanzo amministrazione

Il Comune presso il quale lavoro fa parte di una Unione dei Comuni. Questa Unione nel 2012 ha chiuso il proprio Rendiconto con un Disavanzo di euro 160.000. Con Delibera Consiliare l’Unione ha stabilito che tale disavanzo fosse coperto nei tre anni successivi . Nel primo anno con Entrate proprie dell’Unione e nei due anni successivi con Trasferimenti da parte dei Comuni aderenti .
L’approvazione del Rendiconto 2013 da parte dell’Unione dei Comuni ha evidenziato un Avanzo di Amministrazione di circa 40.000 euro.
Sia nell’anno 2014 che 2015 l’Unione ha continuato a richiederci le quote dei trasferimenti stabiliti dalla deliberazione di copertura del Disavanzo 2012.
Io ritengo che tali trasferimenti non siano più dovuti ,in quanto grazie ad una buona gestione, l’Unione è riuscita a rientrare da tale disavanzo già al 31/12/2013.
Richiedo un suo parere a riguardo, anche alla luce della Delibera 321 del 2014 della Corte dei conti –Sezione Abruzzo, riguardante però una procedura di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti ,nella quale all’Ente che richiedeva se al momento di redigere il Bilancio di Previsione di un anno incluso nell’arco temporale di un piano legato alla procedura di riequilibrio finanziario, si doveva prendere in considerazione l’intero importo del disavanzo accertato inizialmente e di volta in volta rideterminato al termine di ciascun esercizio, ovvero se utilizzare la quota di disavanzo prevista per ciascun esercizio finanziario, secondo il percorso di riassorbimento del disavanzo, scandito dal Piano di rientro, la Corte rispondeva che l’importo da iscrivere in bilancio è quello riferito alla quota del disavanzo complessivo che secondo l’iter previsto dal piano di rientro approvato dalla Corte dei Conti, deve essere oggetto di recupero nell’anno di riferimento .
Cordiali saluti
L’approvazione del Rendiconto 2013 da parte dell’Unione dei Comuni ha evidenziato un Avanzo di Amministrazione di circa 40.000 euro.
Sia nell’anno 2014 che 2015 l’Unione ha continuato a richiederci le quote dei trasferimenti stabiliti dalla deliberazione di copertura del Disavanzo 2012.
Io ritengo che tali trasferimenti non siano più dovuti ,in quanto grazie ad una buona gestione, l’Unione è riuscita a rientrare da tale disavanzo già al 31/12/2013.
Richiedo un suo parere a riguardo, anche alla luce della Delibera 321 del 2014 della Corte dei conti –Sezione Abruzzo, riguardante però una procedura di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti ,nella quale all’Ente che richiedeva se al momento di redigere il Bilancio di Previsione di un anno incluso nell’arco temporale di un piano legato alla procedura di riequilibrio finanziario, si doveva prendere in considerazione l’intero importo del disavanzo accertato inizialmente e di volta in volta rideterminato al termine di ciascun esercizio, ovvero se utilizzare la quota di disavanzo prevista per ciascun esercizio finanziario, secondo il percorso di riassorbimento del disavanzo, scandito dal Piano di rientro, la Corte rispondeva che l’importo da iscrivere in bilancio è quello riferito alla quota del disavanzo complessivo che secondo l’iter previsto dal piano di rientro approvato dalla Corte dei Conti, deve essere oggetto di recupero nell’anno di riferimento .
Cordiali saluti