da SILVIA EMANUELLI » 25/08/2015, 10:32
Contabilità economica e bilancio consolidato - Artt. 232 e 233bis TUEL
Art. 232
Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali
sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio
contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli
allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono
non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio
2017.
Art. 233 bis
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e
successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono
non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.
Leggendo Italia Oggi del 15.08.2015 "Come evidente, le norme citate non prevedono un rinvio automatico, ma una mera facoltà di rinvio, il cui esercizio viene lasciato all'autonoma valutazione delle singole Amministrazioni. Gli enti che decideranno di avvalersene dovranno adottare un'apposita deliberazione consiliare, previo parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile e dell'organo di revisione economico - finanziaria, da trasmettere tempestivamente al tesoriere, agli stessi revisori e a tutti gli uffici".