da Andrea74 » 02/09/2015, 16:58
Credo che il discrimine sia il momento di approvazione del bilancio: se è stato approvato prima del riaccertamento, valgono le previsioni iniziali senza le reimputazioni mediante FPV, che costituiscono variazione di bilancio per la quale non mi risulta sia necessario un adeguamento del fondo di riserva; se invece viene approvato successivamente, deve tener conto delle risultanze del riaccertamento e quindi le previsioni iniziali accolgono anche gli impegni reimputati che, sempre a mio parere, fanno massa per il calcolo del minimo del fondo di riserva.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl