Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 14/09/2015, 13:05

Secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 126/2014, la redazione del bilancio consolidato è un adempimento da attuare:

• con riferimento al 2016 per gli enti sopra i 5.000 abitanti;
• con riferimento al 2017 per gli enti di minori dimensioni.

La predisposizione di questo documento, tuttavia, prevede una serie di operazioni preliminari che, su suggerimento dell’Arconet, sarebbe opportuno portare a termine entro il 2015. In particolare, gli Enti sono tenuti a individuare (e segnare in due elenchi distinti):

• da una parte, gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo ‘amministrazione pubblica’ (elenco 1);
• dall’altra parte, gli enti, le aziende e le società comprese nell’ambito del bilancio consolidato (elenco 2).

I due elenchi distinti devono essere approvati dalla Giunta e trasmessi alle varie aziende e società partecipate. La Giunta deve formalizzare anche l’eventuale assenza di enti o società controllate o partecipate da includere nell’area di consolidamento.

L’elenco 1 comprende, in particolare:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, corrispondenti alle articolazioni organizzative, quali le istituzioni, già comprese nell'ambito del rendiconto consolidato;
2) gli enti strumentali controllati dalla capogruppo, costituiti da realtà pubbliche o private in cui l'ente, ad esempio, ha il possesso della maggioranza dei voti esercitabili oppure ha il potere (per legge, statuto o convenzione) di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
3) gli enti strumentali (pubblici e privati) semplicemente partecipati;
4) le società controllate;
5) le società partecipate (a proposito delle società partecipate è utile segnalare che, nel 2016, esse sono rappresentate dalle società partecipate della PA capogruppo, mentre a partire dal 2017 la definizione di società partecipata viene estesa alle società in cui l’ente dispone di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea, o almeno il 10% in caso di società quotata).

L’elenco 2, invece, deve contenere gli enti e le società del gruppo compresi nell’area di consolidamento. I criteri che determinano l’esclusione da tale area sono due:

• l’irrilevanza, in termini di bilancio, della società o dell’ente;
• l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli.

Il criterio dell’irrilevanza si applica quando i bilanci dei soggetti rientranti nel gruppo pubblico locale hanno un’incidenza inferiore al 10% rispetto al capogruppo, per quanto riguarda totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici; tuttavia, è a discrezione dell’ente capogruppo la possibilità di non considerare irrilevanti quei soggetti con incidenza pari o inferiore al 10%. È, invece, tassativo l’obbligo di considerare irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

Il criterio dell’impossibilità a reperire le informazioni necessarie si applica in casi molto specifici e limitati di natura straordinaria, quali ad esempio terremoti, alluvioni e altre calamità naturali.
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda guendaccia » 14/09/2015, 18:12

...quindi, un ente inferiore a 5000 abitanti, non sperimentatore, non deve - entro il 30 corrente mese - approvare nessuna proroga al 2016 per il consolidato ( come era da fare invece, per la contabilita' economico patromoniale..)?
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda Paolo Gros » 15/09/2015, 7:42

si e' cosi'
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda Marco Sigaudo » 15/09/2015, 10:26

Buongiorno Guendaccia.
La fortuna in effetti è dalla parte di questa tipologia di Enti.
No al consolidato e non ad approvazioni di determinazioni di proroga.
Saluti.
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda guendaccia » 15/09/2015, 10:58

quindi...scusami ma non ho capito bene... nessun consolidato quest'anno per comuni piccoli e nemmeno delibera di proroga?
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda Marco Sigaudo » 15/09/2015, 11:05

Corretto Guendaccia.
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda Paolo2015 » 22/09/2015, 13:21

Nelle circolari di EntiOnline si sostiene la necessità di deliberare la proroga per il consolidato. La solita e ormai insostenibile confusione!!!

"Nella circolare Ragioneria 10 settembre 2015, relativa al bilancio consolidato, abbiamo precisato che la proroga, di cui praticamente tutti i Comuni non sperimentatori intendono beneficiare, non è un automatismo di legge, bensì deve essere espressamente deliberata dal Comune, pena il relativo obbligo di applicazione già da quest'anno: tale osservazione ha fatto sobbalzare diversi responsabili comunali, che in effetti hanno ignorato o dimenticato tale importante passaggio, cosicchè ci sono pervenute diverse richieste di poter disporre di una bozza di delibera con cui “tamponare” la situazione ed evitare di doversi sobbarcare il bilancio consolidato già da subito.....

"La stessa problematica di cui sopra si pone in merito al bilancio consolidato, altra novità derivante dall'armonizzazione contabile e che abbiamo illustrato nella circolare Ragioneria 10 settembre 2015, cui quindi rimandiamo per ogni approfondimento.
La scadenza standard è in questo caso al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 151, c. 8, del TUEL, termine che per il 2015 rimane in vigore a tutti gli effetti per gli enti che hanno sperimentato l'armonizzazione nel 2014.
Per i non sperimentatori, l'art. 11-bis, c. 4, del D.Lgs. 118/2011 consente la possibilità di rinviare l'adempimento con riferimento all'esercizio 2016 (quindi si dovrà predisporre il primo bilancio consolidato all'inizio del 2017).
Anche in questo caso il legislatore ha previsto una proroga più ampia per i Comuni di minore dimensione: l'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017 (quindi il problema si porrà nei primi mesi del 2018).
Per tutti, il legislatore utilizza il verbo “possono” ad evidenziare chiaramente una facoltà, ecco perchè, anche in questo caso, se il Comune rimane inerte scatta l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato già con riferimento all'annualità 2015."
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda guendaccia » 22/09/2015, 13:25

infatti... oramai è il delirio!!!
Ci crocifiggono se facciamo una delibera di giunta, per poi darne atto nel primo consiglio utile????( se non si fa apposta entro il 30/9)
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda ullifa » 22/09/2015, 14:32

anche io soon del'avviso che trattandosi di consuntivo 2015 l'eventuale proroga debba essere effettuata entro tale data (30/04/2016).



in ordine alle attività prpodromiche...vabbe faremo ache questo..ma nell'adempiemnto della ricognìzione delle partecipate dello scorso marzo qualcosa abbiamo pur detto...


Marco Sigaudo ha scritto:Buongiorno Guendaccia.
La fortuna in effetti è dalla parte di questa tipologia di Enti.
No al consolidato e non ad approvazioni di determinazioni di proroga.
Saluti.


gli enti sotto a 5000 hanno avuto sempre diverse deroghr (vedasi patto di stabilità in passato)
il mio di 5.800 ha scontatato tutti gli stessi limiti del comune di milano...ma questa è un'altra storia.
ullifa
 
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Re: Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Messaggioda Paolo Gros » 23/09/2015, 7:46

trattandosi di consuntivo 2015 l'eventuale proroga debba essere effettuata entro tale data (30/04/2016).

sicuramente in tal senso
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