Reverse charge: omessa autofatturazione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha giudicato illegittime, e ha quindi annullato, le sanzioni comminate a una società per l’omessa autofatturazione di operazioni imponibili ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972.
I giudici, infatti, hanno specificato che l’omessa autofatturazione costituisce una mera violazione degli obblighi formali (e non sostanziali), poiché non genera una maggiore imposta dovuta; pertanto, tale violazione non è assoggettabile alle sanzioni proporzionali previste dal DLgs. n. 471/1997 per assenza di danno erariale.
I giudici, infatti, hanno specificato che l’omessa autofatturazione costituisce una mera violazione degli obblighi formali (e non sostanziali), poiché non genera una maggiore imposta dovuta; pertanto, tale violazione non è assoggettabile alle sanzioni proporzionali previste dal DLgs. n. 471/1997 per assenza di danno erariale.