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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 22/09/2015, 21:19
da sos
Abbiamo ripartito il disavanzo in 30 esercizi come previsto dalla normativa.
Una parte di questo disavanzo è costituito da fondi vincolati di importo ben superiore alla quota annua con la quale è stata data copertura al disavanzo. Vorrei sapere quali soluzioni sono percorribili per l'utilizzabilità dei fondi vincolati.
Grazie

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 7:42
da Paolo Gros
in tal caso nessuna

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 7:57
da sos
Dunque che si dice agli utenti che aspettano i trasferimenti che la Regione ha loro riservato confidando che il Comune facesse da tramite?!!

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 9:40
da Andrea74
Credo che la risposta di Paolo volesse intendere che i fondi vincolati non possono essere utilizzati per coprire genericamente la quota annuale di disavanzo.
Se quest'ultima è stata regolarmente iscritta in bilancio e coperta da risorse correnti 2015, nulla osta all'applicazione delle quote vincolate ed al successivo impegno e liquidazione delle spese che esse finanziano.

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 9:45
da sos
Le quote annue sono state coperte, ma poichè la singola quota annua rappresenta 1/10 dei fondi vincolati ci si chiede come si possano utilizzare nel 2015 questi fondi e come si possano contabilizzare ora che sono finiti nel disavanzo.

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 9:54
da Andrea74
Se erano vincolati come possono essere finiti nel disavanzo?

Mi spiego. Se avevi:
Risultato di amministrazione 100
composto da:
quota accantonata 1000
quota vincolata 200
quota disponibile - 1100

avrai ripartito in 30 anni i 1.100 che NON comprendono i 200 vincolati. Per cui questi ultimi si possono applicare ed utilizzare come in passato.

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 16:10
da sos
Non ho capito l'esempio.
In ogni caso la situazione è questa:
Risultato dopo il riaccertamento = - 108
Parte accantonata = 88
Parte vincolata = 180
Parte disponibile = -376

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 23/09/2015, 17:50
da CONTABILE
Il tuo risultato di amministrazione (-108) sarebbe stato piu' negativo (-288) se tu non avessi eliminato il/i residuo/i passivo che hai poi vincolato (180) quindi la tua parte disponibile sarebbe stata comunque di (-288 [ nuovo RA] + (-88)) di -€ 376. Pertanto i 180 (parte vincolata) non fanno comunque parte dei -376 che tu hai ripianto nei 30 anni e coperti annualmente. Di conseguenza i 180 sono "neutri" e non compresi nel disavanzo da riaccertamento e li puoi applicare. Immagina se questi €. 180 fossero "impegni tecnici" relativi a finanziamenti che devi avere per esempio dalla Regione: che fai non applichi e perdi i finanziamenti??

Re: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDI VINCOLATI

MessaggioInviato: 24/09/2015, 13:56
da GiglioCdC
Se il risultato finale a rendiconto non è capiente per il ripristino dei vincoli e delle somme da accantonare (vedi prima fra tutte il FCDE a rendiconto) l’ente si trova in disavanzo pur avendo un avanzo vincolato da dover applicare. Il disavanzo pertanto è quello che rimane dopo la copertura dei vincoli e del fondo crediti. Meno problematico se è solo per copertura del fondo crediti in quanto non è imputabile a fatti gestionali ma solo a modalità nuove di salvaguardia degli equilibri di competenza rafforzata/cassa.
E’ ovvio che l’avanzo esistente in tal caso è solo quello vincolato/accantonato e non quello libero, il quale ultimo, laddove vi fosse stato, è già stato “mangiato” dalla copertura dell’avanzo per la conservazione dei vincoli. Insomma: non può coesistere avanzo libero e disavanzo ma solo avanzo vincolato/accantonato e disavanzo.

Al bilancio va pertanto applicata la quota di disavanzo che l’ente ha deciso di spalmare entro i 30 anni in cui era consentito dal D.M. 2/4/2015 e va applicata la quota dell’avanzo vincolato per finanziare le spese che non si è potuto impegnare neanche col FPV l’anno precedente (in questo caso nei limiti delle richieste di volta in volta provenienti dai responsabili dei servizi).