CIG UTENZA RIFIUTI

Buona giornata a tutti,
sto cercando da un po' ma non trovo nulla che mi possa chiarire un dubbio.
Per il pagamento delle utenze dei rifiuti serve il CIG?
Considerate che la ditta che si occupa dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti è una società in house providing a completa partecipazione pubblica (vale a dire dei comuni della provincia).
Il dubbio ce l'avevo anche per l'utenza dell'acqua, ma qui sono arrivata ad una conclusione: non serve.
Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 209. Acqua
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
Grazie 1000
sto cercando da un po' ma non trovo nulla che mi possa chiarire un dubbio.
Per il pagamento delle utenze dei rifiuti serve il CIG?
Considerate che la ditta che si occupa dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti è una società in house providing a completa partecipazione pubblica (vale a dire dei comuni della provincia).
Il dubbio ce l'avevo anche per l'utenza dell'acqua, ma qui sono arrivata ad una conclusione: non serve.
Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 209. Acqua
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
Grazie 1000