STRESS TEST-CHECK- UP???. PEGGIO DELLE BANCHE

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Messaggioda robespierre » 27/01/2015, 9:52

Riaccertamento straordinario residui
20/01/2015 - Il Sole 24 Ore
Dal 1° gennaio al 30 aprile tutto il sistema degli enti locali dovrà adottare una delibera di
giunta con il parere dei revisori dei conti e dovrà fare emergere le risultanze effettive della
"pulizia" dei residui ed anche eventualmente il loro eventuale disavanzo reale. Il mancato
svolgimento di questo adempimento sarà severamente sanzionata con lo scioglimento del
Consiglio in quanto è imprescindibile per la riforma contabile. L'operazione "verità" dovrà
comportare alla fine della verifica la coincidenza concettuale e giuridica dei residui attivi
con i crediti e dei residui passivi con i debiti.
Il comma 507 della legge di stabilità 2015 prevede come dovrà avvenire la rateizzazione
del disavanzo eventualmente emergente dall'armonizzazione e dunque dal riaccertamento
straordinario dei residui: fino al 2042 per quelli che lo hanno effettuato nel 2012, e fino al
2043 per quelli che lo hanno effettuato il 1° gennaio 2014. Con il comma 538 si prevede che
un decreto ministeriale definirà i tempi e le modalità di copertura del disavanzo
eventualmente accertato al 31 dicembre 2014, che potrà essere ripianato entro massimo 30
anni. Come procedere?
Primo, all'inizio di questo processo di cambiamento "culturale" occorrerà fare
comprendere a tutti i soggetti dell'ente il senso effettivo dell'urgenza e dell'importanza del
riaccertamento dei residui: pertanto al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei
residui sarà necessario avviare una ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31
dicembre 2014, funzionale sia al riaccertamento ordinario da effettuare sulla base
dell'ordinamento contabile vigente nel 2014, sia ai fini del riaccertamento straordinario da
effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma.
Secondo, bisognerà sviluppare scenari di discontinuità con il precedente ordinamento:
infatti ai fini del riaccertamento straordinario, per ciascun residuo sarà necessario indicare:
a) Se il residuo dovrà essere definitivamente cancellato in quanto non corrisponde ad una
obbligazione giuridicamente perfezionata:
•Per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici da classificare come "da
cancellare", dovrà essere indicata la natura della fonte di copertura.
•Per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni precedenti al fine di
consentire un "accantonamento contabile", dovrà essere indicata la natura di
"accantonamento" al risultato di amministrazione.
b) L'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata sarà esigibile con
riferimento al quale il residuo, dopo essere stato cancellato, dovrà essere reimputato.
Terzo, occorrerà definire con precisione i risultati del "check-up" in termini quantitativi:
sulla base dei risultati della ricognizione, gli enti determineranno il fondo pluriennale
vincolato e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, che costituiranno allegati
obbligatori della delibera di riaccertamento straordinario.
Quarto: il riaccertamento straordinario dovrà essere inteso anche come un momento di
"stress-test" dove occorrerà analizzare i risultati in termini qualitativi: i prospetti del fondo
pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 costituiranno
infatti un valido ausilio per determinare la solidità dei bilanci degli enti locali.
Quinto: occorrerà intervenire eventualmente sugli elementi "critici" rilevati durante il
"check-up". L'ente dovrà evidenzierà chiare linee d'azione per attivare il cambiamento
necessario: un decreto ministeriale definirà a breve i tempi e le modalità di copertura del
disavanzo eventualmente accertato che potrà essere ripianato entro massimo 30 anni
preliminare agli atti che saranno necessari adottare eventualmente dagli enti.
Rocco Conte
robespierre
 

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