REVERSE CHARGE. CHE CASINO.

REVERSE CHARGE. CHE CASINO.

Messaggioda robespierre » 27/01/2015, 10:13

Reverse-charge e interventi edilizi
21/01/2015 - Il Sole 24 Ore
La demolizione e il completamento di edifici sono operazioni soggette al regime Iva
dell’inversione contabile, anche se sono svolte direttamente dall’appaltatore. In effetti le
nuove ipotesi di applicazione del reverse charge generano incertezze nel mondo
dell’edilizia in quanto si sovrappongono e possono rientrare contemporaneamente nelle
due voci specifiche previste nell’articolo 17, sesto comma del Dpr 633/72.
A seguito della approvazione della legge di stabilità 2015 (n. 190 del 23 dicembre 2014) le
operazioni effettuate nel settore della edilizia rientrano nelle seguenti voci;a) prestazioni di
servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili diverse da quelle indicate nella voce a ter); a ter) le prestazioni di servizi di
pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici.La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime sono
soggette all’inversione contabile solo se svolte da subappaltatori, mentre le seconde lo
sono in ogni caso.
Quindi, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di elettricisti, idraulici e
simili, aventi per oggetto l’installazione di impianti si applica comunque la inversione
contabile, anche da parte del primo appaltatore quando sono rese nei confronti delle
imprese. Per esempio, se l’impianto è costruito per un Comune, occorre distinguere se il
bene è realizzato nell’ambito della sfera commerciale dell’ente e in questo caso si applica il
reverse charge (l’ente è debitore d’imposta), mentre se l’ente ha commissionato l’impianto
nella sfera istituzionale l’Iva si applica con il nuovo sistema dello split payment.
La demolizione degli edifici rientra nel reverse charge in ogni caso, ma normalmente in
presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione è affidata alla impresa che
poi procede anche alla costruzione dell’edificio, ipotesi per la quale il reverse charge si
applica soltanto per le prestazioni dei subappaltatori. Quindi in presenza di un unico
appalto, non è dato di sapere come gestire ai fini dell’Iva la fatturazione e se occorre
scomporre la demolizione e la realizzazione degli impianti con inversione contabile Iva a
cura dell’appaltatore, dalla costruzione per la quale l’appaltatore applica al committente
l’Iva nei modi ordinari. Trattandosi di un’unica operazione si dovrebbe seguire il criterio
della prevalenza che nella fattispecie sarebbe la costruzione e quindi reverse charge
soltanto per le prestazioni in subappalto, ma occorre tenere anche in considerazione che
l’inversione contabile Iva è la regola prioritaria.
Vi è poi il problema del completamento e cioè il raggiungimento del punto finale degli
edifici che si ottiene eseguendo opere edili; come fare a distinguere quindi la costruzione
principale che rientra solo nella lettera a) dell’articolo 17, con reverse charge solo per le
prestazioni dei subappaltatori, dalle opere finali per le quali il meccanismo si applica in
ogni caso. Le prestazioni di completamento potrebbero essere l’imbiancatura, la
recinzione, la messa a punto del giardino e simili.
Anche sui servizi di pulizia vi sono dubbi; tali prestazioni riguardano gli edifici e dalla
relazione illustrativa alla legge di stabilità si fa esplicito riferimento al settore edile (pulizia
del cantiere). Però il dato letterale della norma non aiuta ed è più ragionevole ritenere che
il reverse charge si applichi in ogni caso compresi quindi i servizi di pulizie giornaliere
negli uffici, anche se questo non è quello che voleva il legislatore (si veda il Sole 24 Ore del
9 gennaio). E la circostanza che nei primi tre anni di applicazione del reverse charge la
sanzione sia ridotta al 3%, è una magra consolazione (articolo 6, comma 9 del Dlgs
471/1997).
Gian Paolo Tosoni
robespierre
 

Re: REVERSE CHARGE. CHE CASINO.

Messaggioda Paolo Gros » 27/01/2015, 10:19

in effetti e' cosi' poiche' la legge 190/2014 estende l'inversione contabile a quanto previsto nel comma 629 della lex di stabilita' che varia l'aticolo 17 e mette il 17 ter nel dpr 633/72
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Re: REVERSE CHARGE. CHE CASINO.

Messaggioda robespierre » 27/01/2015, 10:28

Paolo Gros ha scritto:in effetti e' cosi' poiche' la legge 190/2014 estende l'inversione contabile a quanto previsto nel comma 629 della lex di stabilita' che varia l'aticolo 17 e mette il 17 ter nel dpr 633/72


Per l'amoro di dio...evita di scrivere così, al mattino presto poi...mi viene l'orticaria.
robespierre
 


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