reverse charge GSE

Come noto, il comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di Stabilità 2015”) ha previsto, tra le altre cose, l’estensione del regime Iva di inversione contabile (“reverse charge”) ex art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, anche alle “cessioni di … energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3” del medesimo Decreto.
Tale ultima norma definisce “soggetto passivo-rivenditore” un “soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto … di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”.
Al riguardo, il Gse (“Gestore servizi energetici”) ha diffuso sul proprio sito un’informativa in base alla quale, per effetto della suddetta norma, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei suoi confronti per cessione energia elettrica e certificati inerenti l’energia elettrica dovranno essere assoggettate al regime di “reverse charge”, rivestendo il Gse la qualifica di cui al citato art. 7-bis del Dpr. n. 633/72.
In ragione di quanto sopra, gli Enti Locali rivenditori di energia sul mercato che emettono fatture di vendita al Gse (fatture che generalmente è lo stesso Gestore che predispone sul proprio sito e che l’Ente Locale si scarica attraverso apposite chiavi di accesso), in quanto considerano tale servizio rilevante Iva (es. Impianti fotovoltaici di potenza singola > 20 kw se rientranti nel IV conto energia), dovranno emetter fatture in regime di “reverse charge”, ossia emettendo fatture per il solo imponibile e citando in calce alle stesse “art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72 – inversione contabile”, potendosi comunque continuare a detrarre l’Iva sulle spese.
In bilancio l'accertamento della relativa entrata come si registra al lordo IVA o al netto e in uscita?
Tale ultima norma definisce “soggetto passivo-rivenditore” un “soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto … di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”.
Al riguardo, il Gse (“Gestore servizi energetici”) ha diffuso sul proprio sito un’informativa in base alla quale, per effetto della suddetta norma, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei suoi confronti per cessione energia elettrica e certificati inerenti l’energia elettrica dovranno essere assoggettate al regime di “reverse charge”, rivestendo il Gse la qualifica di cui al citato art. 7-bis del Dpr. n. 633/72.
In ragione di quanto sopra, gli Enti Locali rivenditori di energia sul mercato che emettono fatture di vendita al Gse (fatture che generalmente è lo stesso Gestore che predispone sul proprio sito e che l’Ente Locale si scarica attraverso apposite chiavi di accesso), in quanto considerano tale servizio rilevante Iva (es. Impianti fotovoltaici di potenza singola > 20 kw se rientranti nel IV conto energia), dovranno emetter fatture in regime di “reverse charge”, ossia emettendo fatture per il solo imponibile e citando in calce alle stesse “art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72 – inversione contabile”, potendosi comunque continuare a detrarre l’Iva sulle spese.
In bilancio l'accertamento della relativa entrata come si registra al lordo IVA o al netto e in uscita?