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POTERE DI FIRMA PER EMISSIONE MANDATI E REVERSALI DI INCASSO

MessaggioInviato: 07/10/2015, 13:04
da pla.bonifacio
Nel nostro Comune il Responsabile del Servizio Finanziario coincide con la figura del Segretario Comunale, il quale svolge il servizio in convenzione per due giorni settimanali. Si pone il problema di attribuire i poteri di firma sugli ordinativi di pagamento, di riscossione oltre ad altre tipologie di titoli destinati all'Istituto tesoriere nei giorni in cui lo stesso risulta assente.
Il sindaco vorrebbe conferire detto potere, mediante atto giuntale e conseuente delega del Segretario Comunale anche nella veste di Responsabile del Servizio finanziario ad un dipendente di categoria B4 che lavora nell'area Finanziaria. E' legittima tale nomina o è necessario conferire la delega di firma ad un responsabile di categoria D, che comunque il nostro Ente non possiede in detta area?

Grazie

Re: POTERE DI FIRMA PER EMISSIONE MANDATI E REVERSALI DI INC

MessaggioInviato: 07/10/2015, 13:11
da antonio satriano
pla.bonifacio ha scritto:Nel nostro Comune il Responsabile del Servizio Finanziario coincide con la figura del Segretario Comunale, il quale svolge il servizio in convenzione per due giorni settimanali. Si pone il problema di attribuire i poteri di firma sugli ordinativi di pagamento, di riscossione oltre ad altre tipologie di titoli destinati all'Istituto tesoriere nei giorni in cui lo stesso risulta assente.
Il sindaco vorrebbe conferire detto potere, mediante atto giuntale e conseuente delega del Segretario Comunale anche nella veste di Responsabile del Servizio finanziario ad un dipendente di categoria B4 che lavora nell'area Finanziaria. E' legittima tale nomina o è necessario conferire la delega di firma ad un responsabile di categoria D, che comunque il nostro Ente non possiede in detta area?

Grazie

è necessario conferire la delega di firma ad un responsabile di categoria D di qualunque P O incaricato

Re: POTERE DI FIRMA PER EMISSIONE MANDATI E REVERSALI DI INC

MessaggioInviato: 07/10/2015, 13:13
da CICCO
quindi possono delegare SOLO ad una P.O.?

Re: POTERE DI FIRMA PER EMISSIONE MANDATI E REVERSALI DI INC

MessaggioInviato: 07/10/2015, 13:39
da Andrea74
Art. 17, D.Lgs. 165/2001:
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati.

A mio parere si può delegare, motivatamente, al dipendente con qualifica più alta nel servizio finanziario, anche se non PO.

Re: POTERE DI FIRMA PER EMISSIONE MANDATI E REVERSALI DI INC

MessaggioInviato: 07/10/2015, 14:04
da CorradoM
Andrea74 ha scritto:Art. 17, D.Lgs. 165/2001:
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati.

A mio parere si può delegare, motivatamente, al dipendente con qualifica più alta nel servizio finanziario, anche se non PO.



Concordo, lo stesso Tuel lo lascia intendere
l'art. 180, 3° comma dice "L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità (...);
l'art. 185, 2° comma, poi dice " Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti (...);
Secondo me, potrebbe anche rientrare negli incarichi di specifiche responsabilità (art. 11, comma 3 CCNL 31/3/1999 e lett. f, comma 2 art. 17 CCNL 1/4/1999)
Naturalmente, la materia va disciplinata dal regolamento.

Re: POTERE DI FIRMA PER EMISSIONE MANDATI E REVERSALI DI INC

MessaggioInviato: 07/10/2015, 15:36
da antonio satriano
CorradoM ha scritto:
Andrea74 ha scritto:Art. 17, D.Lgs. 165/2001:
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati.

A mio parere si può delegare, motivatamente, al dipendente con qualifica più alta nel servizio finanziario, anche se non PO.

Concordo, lo stesso Tuel lo lascia intendere
l'art. 180, 3° comma dice "L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità (...);
l'art. 185, 2° comma, poi dice " Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti (...);
Secondo me, potrebbe anche rientrare negli incarichi di specifiche responsabilità (art. 11, comma 3 CCNL 31/3/1999 e lett. f, comma 2 art. 17 CCNL 1/4/1999)
Naturalmente, la materia va disciplinata dal regolamento.


"I dirigenti possono delegare....;
l'ARAN dice
"RAL_1312_Orientamenti Applicativi

In un ente privo di dirigenza, la cui dotazione organica prevede posti di categoria D, è comunque possibile attribuire la responsabilità di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato nella categoria C?

In proposito si evidenzia che l’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, prevede che tutte le funzioni dirigenziali, con provvedimento motivato del sindaco, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi “indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. Essendo tale norma entrata in vigore nel 2000, dopo quindi il CCNL, ed essendo di rango superiore alle disposizioni contrattuali, si ritiene che l’art.109 del D.lgs.n.267/2000 sia ancora applicabile.

Inoltre, si richiamano le disposizioni dell’art.54 del D.Lgs.n.150/2009 che escludono la contrattazione collettiva nelle materie attinenti all’organizzazione degli uffici nonché al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali.

Alla luce di quanto sopra detto, si può ritenere che il vincolo dell’assegnazione della titolarità di posizione organizzativa a personale della categoria D, negli enti che abbiano nella dotazione organica posti di tale categoria, possa considerarsi superato?

La disciplina delle posizioni organizzative è contenuta negli art.8-11 del CCNL del 31.3.1999. Si tratta, quindi, di una regolamentazione intervenuta nella vigenza sia della legge n.142/1990, sia nella legge n.127/1997 (con le integrazioni di cui alla legge n.191/1998) sia, infine, del D.Lgs.n.267/2000.

Dal momento della sua emanazione, nessuno ha mai dubitato della piena legittimità della suddetta disciplina contrattuale, sotto il profilo dell’assenza di ogni possibile contrasto con le previsioni dell’art.109 del richiamato D.Lgs.n.267/2000.

Del resto tale disciplina legale, come si evince dalla formulazione della norma legale, si collegava al precedente assetto per qualifiche funzionali del precedente ordinamento professionale, tendendo a garantire le rigidità formali che lo caratterizzavano, tenuto conto della variegata tipologia e delle dimensioni organizzative degli enti locali.

Giova anche ricordare che il sistema di classificazione del 1999, ivi compresa la regolamentazione delle posizioni organizzative, è stata predisposta sulla base delle precise direttive del Comitato di settore del Comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui è parte anche l’ANCI che rappresenta gli interessi specifici in sede di contrattazione collettiva, che sul testo negoziale ha espresso poi il suo pieno assenso al termine dell’iter procedurale.

Neppure la medesima disciplina, in oltre 10 anni di vigenza, è stata mai oggetto di richiesta di revisione dal medesimo Comitato di settore, sulla base di nuove avvertite esigenze organizzative o anche solo applicative.

Sotto il profilo contenutistico, quella parte della disciplina delle posizioni organizzative che impone, negli enti con dirigenza o in quelli privi di dirigenza e con la dotazione organica caratterizzata dalla presenza di personale di categoria D, tende non solo a garantire la corrispondenza tra i contenuti dell’incarico ed i compiti, le attività professionali e le responsabilità proprie della categoria di inquadramento del personale cui l’incarico è stato conferito, ma anche ad evitare il paradosso organizzativo per cui personale di una categoria inferiore (quindi con responsabilità più ridotte) si trovi ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore.

Sotto il profilo formale, giova anche ricordare che l’art.15 del CCNL del 22.1.2004 (intervenuto comunque dopo il D.Lgs.n.267/2000) riafferma la titolarità di posizione organizzativa da parte dei dipendenti responsabili delle strutture apicali degli enti privi di personale della qualifica dirigenziale.

Relativamente a tale clausola contrattuale, nella relazione illustrativa predisposta per la certificazione dei costi del suddetto CCNL del 22.1.2004 da parte della Corte dei Conti, si legge: “In realtà non si tratta di una disposizione innovativa, in quanto il principio era operante anche sulla base di una corretta applicazione delle disposizioni previgenti. Restano confermate, naturalmente, tutte le prescrizioni contrattuali sui criteri e sulle condizioni per l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa e sul sistema delle relazioni sindacali ad essi correlati. Richiamiamo, in particolare la disciplina degli articoli 11 e 16 del CCNL del 31.3.1999, nonché dell’art. 8 del CCNL del 5.10.2001.”.

Per ciò che attiene, poi, al ventilato contrasto con le previsioni del D.Lgs.n.150/2009, si rileva che:

a) il nuovo art.40, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, formalmente, fa espresso riferimento ai soli incarichi dirigenziali, ai fini dell’esclusione dalle materie oggetto di contrattazione;

b) comunque il divieto di contrattare le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali era già contenuto nell’art. 2, co. 1, lett. c, della legge n.421/1992 e non rappresenta, quindi, un effetto delle nuove previsioni del D.Lgs.n.150/2009;

c) poiché il divieto di disciplinare in via contrattuale le modalità di conferimento accesso agli impieghi pubblici doveva già ricondursi alle previsioni della legge n.421/1992, la disciplina delle posizioni organizzative deve ritenersi tuttora legittima, in quanto essa è intervenuta nella piena vigenza della legge n.421/1992 e non è stato mai messo in dubbio, nei dieci anni della sua vigenza, sotto il profilo della eventuale nullità per contrasto con norme imperative di legge (la legge n.421/1992).

d) in ogni caso, la disciplina contrattuale, in coerenza con le sue competenze in materia di sistema di inquadramento del personale, è intervenuta soprattutto in materia di individuazione delle categorie professionali di dipendenti che possono essere titolari di posizione organizzativa nelle diverse tipologie di enti (l’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 detta regole particolari per gli enti privi di personale di categoria D), nonché di trattamento economico da collegare alla titolarità dell’incarico (anche in questo caso con una disciplina specifica gli enti privi di personale di categoria D, contenuta sempre nel medesimo art.11 del CCNL del 31.3.1999);

e) relativamente, invece, alle modalità di conferimento e di revoca degli incarichi, queste sono demandate all’autonomia regolamentare degli enti, dato che l’art.9 del CCNL del 31.3.1999, in materia, si limita ad enunciare solo due principi di carattere generale: gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale (ordinariamente della categoria D, della categoria C negli enti privi di personale di categoria D). Una invasione della sfera regolamentare, e quindi dell’autonomia decisionale degli stessi, da parte dell’autonomia collettiva non avrebbe mai ottenuto il consenso del Comitato di settore delle autonomie locali. Anche sotto quest’aspetto, la disciplina contrattuale sembra doversi ritenere pienamente conforme ai vincoli della citata legge n.421/1992, ove considerati estesi anche alle posizioni organizzative;

la disciplina contrattuale non sembra porsi in contrasto neppure con la specifica regola in materia di incarichi e responsabilità contenuta nell’art.25 del D.Lgs.n.150/2009. Per quello che qui interessa, questa, infatti, dispone che: “La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”. Viene previsto un nuovo criterio generale di assegnazione di incarichi e, soprattutto, viene ribadita la necessità che la suddetta assegnazione avvenga secondo criteri oggettivi e pubblici. Questa prescrizione non sembra porsi in alcun modo in contrasto con la disciplina contrattuale sopra richiamata, che, come detto, enuncia due criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, proprio perché esposti nel testo contrattuale. Essa enuncia, invece, un preciso vincolo per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.