FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE

Inviato:
08/10/2015, 11:44
da manuela1965
Oltre al fondo di riserva occorre prevedere anche quello per spese impreviste?
Re: FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE

Inviato:
08/10/2015, 13:01
da Marco Sigaudo
Buongiorno Manuela1965.
Il fondo da te richiamato non mi sembra essere uno di quelli da prevedere obbligatoriamente.
Re: FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE

Inviato:
09/10/2015, 11:51
da SILVIA EMANUELLI
Manuela forse ti riferisci al fatto che una quota del fondo di riserva deve essere destinato a spese impreviste (art. 166 comma 2 bis TUEL)?
Re: FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE

Inviato:
09/10/2015, 12:03
da Paolo Gros
Con le modifiche introdotte all'articolo 166 del Tuel dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del Dl n. 174, si vincola, in primis, l'utilizzo di una quota corrispondente alla metà del valore minimo del fondo di riserva a specifiche finalità, rappresentate dalla copertura "di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".
In questo modo si realizza un effetto duplice: da un lato, infatti, si riducono le tipologie di spese finanziabili mediante il ricorso al fondo di riserva, con la conseguenza di contenere l'entità delle spese potenzialmente sopportate dal bilancio; dall'altro lato, si garantisce una maggiore prudenzialità della gestione finanziaria, in quanto una parte delle risorse è vincolata a fronteggiare determinate tipologie di spese che, proprio per le loro caratteristiche, producono danni a carico dell'amministrazione.
Peraltro, la formula utilizzata dal legislatore, che fa riferimento a spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi a carico dell'amministrazione non risulta di per sé del tutto agevole al fine di individuare le possibili fattispecie che legittimano l'utilizzazione di tale quota del fondo di riserva. In più se fosse interpretata in senso rigorosamente restrittivo (soprattutto con riferimento all'elemento della "certezza" dei danni) comporterebbe un'oggettiva difficoltà all'impiego di tali disponibilità.
In aggiunta, rispetto al fondo di riserva, il decreto prevede altresì un innalzamento dell'importo dello stanziamento minimo dallo 0,30% allo 0,45% delle spese correnti inizialmente previste a bilancio nell'ipotesi che l'ente si trovi nelle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, ovvero che, rispettivamente, utilizzi in termini di cassa entrate a specifica destinazione ovvero l'anticipazione di tesoreria.
In questo caso, è conseguentemente aumentata altresì la quota (pari alla metà del minimo) riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. La scelta così operata dal legislatore realizza, da un lato, il contenimento delle spese sostenute (utile anche in vista del superamento della tensione a livello di gestione della liquidità) e, dall'altro lato, determina un maggiore stanziamento prudenziale a disposizione dell'ente per fronteggiare talune situazioni puntualmente individuate.
Risulta peraltro incerto, nel nuovo assetto normativo, il momento nel quale deve essere verificata la sussistenza delle condizioni che fanno "scattare" l'innalzamento del limite minimo del fondo di riserva, per cui è auspicabile una migliore specificazione in sede di conversione definitiva in legge.
E' da chiarire, infatti, se l'accertamento è da riferirsi alla chiusura dell'esercizio precedente (come potrebbe sostenersi considerando che si tratta di una tipica posta che viene inserita nell'ambito del bilancio di previsione) ovvero a ciascun momento dell'esercizio in corso.
Quest'ultima soluzione si presenta sicuramente più complessa e più problematica anche sul piano gestionale, tenendo conto che durante l'esercizio le criticità di cassa possono essere semplicemente transitorie e che, nell'ipotesi di discontinui utilizzi, durante l'esercizio, degli strumenti di cui agli articoli 195 e 222 del Tuel, vi sarebbe l'esigenza di operare diverse modifiche (anche di segno alterno) al fondo di riserva.
Sul punto la relazione tecnica al decreto si limita ad affermare, testualmente, che il vincolo interviene "nel caso in cui l'ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di tesoreria o a non aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti".