Forse uno spiraglio di buon senso sotto 40.000

Una importante disposizione è contenuta nel testo della legge di stabilità (art.28 comma 7) ; viene eliminato il limite dei 10.000 abitanti per procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori.
e quindi il nuovo testo sarebbe :
- i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)
Quindi se dovesse essere confermata tale disposizione nel testo che sarà approvato da camera e senato, a far data dal 1 gennaio 2016, tutti i comuni potranno procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, senza ricorrere quindi obbligatoriamente alle centrali di committenza.
Inoltra la legge di stabilità “premette”, tra l’altro, che - FERMI RESTANDO:
- l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)
Pertanto dalla combinata lettura delle norme e della Determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015, sembra possibile operare direttamente fino a 40.000 e con le procedure previste dall’art.125 del codice contratti e dal regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, senza obbligo specifico del mercato elettronico entro tale soglia, ma utilizzandone obbligatoriamente i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.
“estratto determina ANAC ……..Ci si riferisce alla previsione dell’art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014 che, di fatto, corrisponde all’eccezione, precedentemente, posta dal riferimento al secondo periodo dei commi 8 e 11 dell’art. 125 del Codice: acquisti inferiori a 40.000 euro nei lavori e nei servizi.
Del resto, diversamente opinando, l’eccezione posta agli acquisti inferiori all’importo da ultimo richiamato, non avrebbe ragione d’essere”
e quindi il nuovo testo sarebbe :
- i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)
Quindi se dovesse essere confermata tale disposizione nel testo che sarà approvato da camera e senato, a far data dal 1 gennaio 2016, tutti i comuni potranno procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, senza ricorrere quindi obbligatoriamente alle centrali di committenza.
Inoltra la legge di stabilità “premette”, tra l’altro, che - FERMI RESTANDO:
- l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)
Pertanto dalla combinata lettura delle norme e della Determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015, sembra possibile operare direttamente fino a 40.000 e con le procedure previste dall’art.125 del codice contratti e dal regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, senza obbligo specifico del mercato elettronico entro tale soglia, ma utilizzandone obbligatoriamente i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.
“estratto determina ANAC ……..Ci si riferisce alla previsione dell’art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014 che, di fatto, corrisponde all’eccezione, precedentemente, posta dal riferimento al secondo periodo dei commi 8 e 11 dell’art. 125 del Codice: acquisti inferiori a 40.000 euro nei lavori e nei servizi.
Del resto, diversamente opinando, l’eccezione posta agli acquisti inferiori all’importo da ultimo richiamato, non avrebbe ragione d’essere”