Paolo Gros ha scritto:direi che non siano esludibili
ok, allora rielaboro l'indicatore...Tuttavia, il ragionamento (probabilmente errato

)che avevo fatto partiva dalla nozione stessa di transazione commerciale...In sostanza, premesso che per transazioni commerciali dovremmo intendere tutti quei contratti che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro il pagamento di un prezzo (corrispettivo) , se ci colleghiamo al dettato del D.Lgs. n. 231/2002 con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/UE, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si può verificare che sono sorti molti dubbi sull'applicabilità di tale decreto ai contratti cd. “misti”, come, ad esempio, l’appalto. In sostanza, l’appalto può essere suddiviso in tre categorie: 1]
appalto di servizi; 2]
appalto di fornitura di beni; 3]
appalto di opere. L’appalto di servizi riguarda l’espletamento di attività come servizi di consulenza, informatici, di ingegneria, pulizia, etc. L’appalto di fornitura di beni riguarda l’approvvigionamento dei prodotti necessari, appartenenti a tutte le categorie merceologiche. L’appalto di opere, infine, riguarda le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione restauro e manutenzione. Per quanto previsto dall’art. 2 n. 1 lett A) del D.Lgs. 231/02, alle prime due categorie dell’appalto è indubbio si applichi lo stesso decreto (E QUINDI A QUESTE E' ESTENSIBILE IL CONCETTO DI TRANSAZIONE COMMERCIALE), mentre per la terza non si applica, ma va esaminato caso per caso, quale sia l’aspetto prevalente dell’oggetto del contratto. Da questo ragionamento ero quindi giunto alla conclusione che le fatture relative ad appalto di opere dovessero essere escluse dal calcolo ..... Scusatemi se mi sono dilungato.....
