RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI AL SINDACO ASSOLTO

Il Segretario Comunale del nostro Ente ha ricevuto una richiesta da parte del precedente Sindaco non più in carica, perchè gli vengano riconosciute le spese legali sostenute per procedimento penale a suo carico, in quanto nell'espletamento del suo ruolo è stato inquisito per inquinamento ambientale riguardo all'incuria nella gestione dei depuratori presenti nel suo Comune.
Nel procedimento a suo carico il Giudice di merito ha mandato assolto l'Amministratore con la formula: perchè il fatto non sussiste.
IL segretario comunale appellandosi ad una sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 marzo 2015, n. 5264.nella quale è stato deciso che le spese legali a carico del Comune non spettano a sindaco, assessori e consiglieri, ha risposto negativamente alla richiesta.
Si chiede se alla luce della recente “Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha fatto ordine in materia, introducendo l'Articolo 7-bis. Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali. Infatti all’articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267,
il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri
amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei
parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza
di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in
presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente
rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave »
L'ex Sindaco deve essere o no ristorato nelle spese anticipate in questo procedimento?
grazie
Nel procedimento a suo carico il Giudice di merito ha mandato assolto l'Amministratore con la formula: perchè il fatto non sussiste.
IL segretario comunale appellandosi ad una sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 marzo 2015, n. 5264.nella quale è stato deciso che le spese legali a carico del Comune non spettano a sindaco, assessori e consiglieri, ha risposto negativamente alla richiesta.
Si chiede se alla luce della recente “Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha fatto ordine in materia, introducendo l'Articolo 7-bis. Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali. Infatti all’articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267,
il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri
amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei
parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza
di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in
presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente
rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave »
L'ex Sindaco deve essere o no ristorato nelle spese anticipate in questo procedimento?
grazie