RSF1974 ha scritto:Altri dubbi sulla rinegoziazione:
Dovendo reperire risorse a breve, come sopra detto, siamo interessati alle operazioni di rinegoziazione di alcuni mutui.
In particolare, opteremmo per la scadenza al 2035 e al 2040.
Tuttavia, ci è sorto il dubbio che la durata complessiva di tali mutui supererebbe il trentennio (infatti, alcuni mutui risalgono al 2001 e al 2002).
Questa operazione non sarebbe in contrasto con quanto stabilito all'art. 62, comma 2, del D.L. 112/2008 che recita:
"... la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta, nè inferiore a cinque anni"?
Grazie a chi vorrà rispondere....
cdp lo sa e infatti fa esplicitamente riferimento al comma 537 della 190/2014
537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui
all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione,
relative a passivita' esistenti gia' oggetto di rinegoziazione, non
puo' essere superiore a trenta anni dalla data del loro
perfezionamento.