Applicazione avanzo nel 2015 e equilibri 2016

Se l'articolo 35 della legge di stabilità non cambia le spese in parte capitale finanziate nel 2015 con avanzo e impegnate nel 2016 tramite il meccanismo del FPV non incideranno sul pareggio in termini di competenza nello stesso 2016, che, sempre in base all'articolo 35, è quello da rispettare per non incorrere nelle sanzioni prima previste per il patto di stabilità. Detto questo non mi risulta che, sempre al momento, sia venuta meno l'obbligo del pareggio di cassa previsto dalla legge "rinforzata" n. 243/2012 e dalla legge 190/2014. Se ho capito bene (ma non ne sono per nulla sicuro) l'equilibrio di cassa dovrebbe essere conseguito al netto del fondo cassa e dei pagamenti a valere sull'applicazione dell'avanzo. In pratica: Incassi dell'anno - pagamenti dell'anno ridotti dei pagamenti finanziati con avanzo. Secondo voi è così? E in tal caso il pagamenti effettuati nel 2016 a valere su avanzo applicato nel 2015 andranno detratti dal calcolo dei pagamenti complessivi 2016? Perché in caso contrario l'operazione che in molti sitiamo ipotizzando, ossia applicare l'avanzo nel 2015 per sfruttare nel 2016 la "finestra" aperta dall'articolo 35, potrebbe risolversi in una gran fregatura al momento di dover chiudere in "non disavanzo di cassa" il bilancio 2016.