Revisione straordinaria 118 -2011

Siamo un comune facente parte della sperimentazione fin dal primo anno (2012). La legge di stabilità permette anche a noi di spalmare il disavanzo generatosi dalla revisione straordinaria per 28 anni (fino al 2042).
Il problema è questo: se io elimino dai residui quella pate di tributi relativi a sanzioni ed interessi che secondo i nuovi principi devono essere accertati per cassa, posso considerare questo un disavanzo tecnico?
Oppure per disavanzo tecnico devo considerare esclusivamente la differenza tra reimputazioni attive e passive?
Nell'ipotesi che io generi un disavanzo ad es. 100, di cui 50 definibile "tecnico" e 50 non rientrante in tale tipologia dovrei poter spalmare lo stesso secondo due metodologie diverse?
Grazie
Il problema è questo: se io elimino dai residui quella pate di tributi relativi a sanzioni ed interessi che secondo i nuovi principi devono essere accertati per cassa, posso considerare questo un disavanzo tecnico?
Oppure per disavanzo tecnico devo considerare esclusivamente la differenza tra reimputazioni attive e passive?
Nell'ipotesi che io generi un disavanzo ad es. 100, di cui 50 definibile "tecnico" e 50 non rientrante in tale tipologia dovrei poter spalmare lo stesso secondo due metodologie diverse?
Grazie