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rinvio

MessaggioInviato: 10/12/2015, 11:33
da GIORGIO MARENCO
Scusate,,, si vede che sto perdendo colpi ma..:
se l'articolo 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 dice che:
"L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78".

Perchè continuo a trovare delibere di Comuni che la contabilità economico patrimoniale la rinviano al 2017 proprio richiamando quella norma?
C'è una qualche "lettura combinata" con un'altra disposizione?
Il bilancio consolidato si può rinviare al 2018 con riferimento all'esercizio 2017 e quello lo dice sia l'allegato A/4 sia l'art. 233 bis del TUEL ma per la contabiità economico patrimoniale??

Grazie infinite a chi mi risponderà
I tempi per deliberare il rinvio sono ormai strettissimi
Saluti
Giorgio

Re: rinvio

MessaggioInviato: 10/12/2015, 11:45
da Paolo Gros
i provvedimenti inutili ormai sono la norma e piu' se ne fanno meglio ci si sente

Re: rinvio

MessaggioInviato: 10/12/2015, 12:06
da Rag.
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale,
gli enti locali con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista
dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo
stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»


questo può essere quello che cercavi?
D.Lgs 126/2014

Re: rinvio

MessaggioInviato: 10/12/2015, 12:12
da Paolo Gros
avvalersi di una facolta' significa esercitarla valutando che opra ex se , senza dover deliberare

Re: rinvio

MessaggioInviato: 10/12/2015, 12:15
da GIORGIO MARENCO
stavo appunto per chiederLe perchè "inutile".
Ho chiaro il suo punto di vista.
Grazie per la risposta anticipata

Saluti
Giorgio

Re: rinvio

MessaggioInviato: 10/12/2015, 12:25
da GIORGIO MARENCO
Rag. ha scritto:d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale,
gli enti locali con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista
dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo
stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»


questo può essere quello che cercavi?
D.Lgs 126/2014


era quello grazie.
come detto... perdo i colpi
Saluti
giorgio