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COPERTURA INVESTIMENTI ESERCIZI SUCCESSIVI.

MessaggioInviato: 27/12/2015, 18:00
da manuela1965
Operazione cervellotica.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel
bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità
finanziaria:

a) il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria,
risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non
superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e
la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato
copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione,
non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall’esercizio in corso, costituisce copertura agli
investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in
c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla
legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa
quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli
investimenti prevista dalla legge;