legge di stabilità

Avrei necessità di confrontarmi con voi relativamente il comma 510 della Legge di Stabilità: Come interpretate questo comma: .... possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
Tra colleghi si è aperto un dubbio interpretativo: quando dobbiamo fare la trasmissione alla corte dei conti, quando il bene c'è su CONSIP ma non ci conviene economicamente acquistarlo, oppure, quando il bene c'è su CONSIP ma non ha le caratteristiche tecniche che ci interessano per l'acquisto?
o magari in entrambi i casi?
Tra colleghi si è aperto un dubbio interpretativo: quando dobbiamo fare la trasmissione alla corte dei conti, quando il bene c'è su CONSIP ma non ci conviene economicamente acquistarlo, oppure, quando il bene c'è su CONSIP ma non ha le caratteristiche tecniche che ci interessano per l'acquisto?
o magari in entrambi i casi?