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accertamento entrate da sentenza esecutiva

MessaggioInviato: 21/01/2016, 12:48
da salvo62
Buongiorno cari colleghi,
Con il 118 sono davvero esaurito, volevo sapere cosa ne pensate, Nel 2015 é stata iscritta in entrata una somma relativa a 2 sentenze esecutive favorevoli per l'Ente. Volevo capire, visto che entro il 30 si deve trasmettere il Patto provvisorio se dette somme ai sensi del 118 possono essere portate a residuo.
Grazie

Re: accertamento entrate da sentenza esecutiva

MessaggioInviato: 21/01/2016, 14:14
da Andrea74
Mi sembrano assolutamente somme certe, liquide ed esigibili, per cui sì.

Re: accertamento entrate da sentenza esecutiva

MessaggioInviato: 21/01/2016, 14:59
da Ragioniere
Secondo me no se la riscossione non avviene entro il 31.12.2015

Re: accertamento entrate da sentenza esecutiva

MessaggioInviato: 21/01/2016, 15:06
da SILVIA EMANUELLI
Riprendo un post dell'ottobre scorso in cui avevo letto che l'entrata deve essere accertata con imputazione alla data di notifica ed essere conservata a residui fino all'incasso. Nel mio caso avevo la sentenza favorevole inoltrata dal legale dell'Ente ma non la notifica. Nella sentenza si condannava la società a risarcire le spese processuali ma senza indicare alcun termine quindi non ho accertato la somma nel 2015 in attesa di ricevere la notifica e la data certa di esigibilità della somma. Ho fatto bene???

Re: accertamento entrate da sentenza esecutiva

MessaggioInviato: 21/01/2016, 18:52
da Andrea74
Il principio è molto semplice. Per accertare un'entrata in un dato esercizio, essa entro il 31/12 di tale esercizio deve essere:
1) CERTA: connessa ad un'obbligazione giuridica perfezionata (la sentenza esecutiva sicuramente è titolo giuridico idoneo)
2) LIQUIDA: di importo determinato (e anche qui non ci dovrebbero essere problemi)
3) ESIGIBILE: priva di impedimenti alla sua riscossione (e qui fino a che la sentenza non è notificata, il debitore è legittimato a non pagare)
Per cui, concordo sull'accertamento nell'esercizio in cui avviene la notifica.
Se poi il debitore non paga, è un altro problema ma non incide sulla legittimità di conservare l'impegno a residui.