da bascom » 26/01/2016, 13:51
Ho cercato tra tutte le discussioni ma non sono riuscito a trovare una risposta.
Il principio contabile (8.13) dice:
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
Non sono riuscito a trovare corrispondenza a questo enunciato nel testo unico aggiornato.
E' quindi possibile, nel corso dell'esercizio provvisorio, stornare importi tra i capitoli dello stesso macroaggregato?
Mi confermate che per macroaggregato si intende fino al terzo livello?
Tali variazioni, se attuabili, sarebbero di competenza della Giunta?
Grazie anticipato a chi vorrà illuminarmi.