il limite è sulle a
utovetture (trsporto di persone), il porter è un automezzo/motocarro (trasporto di cose) da cui non rientrante.
io ho cosi inteso per un mio caso specifico.
http://www.anci.it/index.cfm?layout=det ... Dett=5432807-01-2016]
Pubblichiamo l’accordo del 17 dicembre 2015 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997.
Nell’accordo si prevede che entro il 31 dicembre 2016 le Regioni, le Province e i Comuni riducano del 25% le autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche ad uso non esclusivo. La riduzione percentuale del numero delle autovetture possedute, comunque, non comporta il superamento dei i limiti numerici già stabiliti dal DPCM 24/9/2014 per le amministrazioni centrali.
Tali limitazioni non riguardano le autovetture adibite ai servizi di protezione civile, di polizia locale, ai servizi sociali, al trasporto scolastico e ai servizi dell’area tecnico-operativa e della vigilanza.
Gli Enti territoriali si impegnano altresì a dare disposizioni agli enti dipendenti di ridurre contestualmente il proprio parco auto della stessa percentuale. (com)
legge 24 dicembre 2012, n. 228
143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare
autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria
aventi ad oggetto
autovetture. Le relative procedure di acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del
2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese
sostenute per l'acquisto di
autovetture.((15))
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della
spesa per
autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento
permanente delle
autovetture di servizio, all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1,
spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa
previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi.
Si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 46 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.