Riaccertamento parziale dei residui

Ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2 la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario inerente il riaccertamento parziale dei residui può riguardare le obbligazioni da incassare o pagare “necessariamente” prima del riaccertamento ordinario oppure è possibile ricomprendere anche quelle che si prevede vengano attivate e concluse entro l’esercizio?
Cio’ in quanto, per il parere, il Revisore del conto mi chiede:
“per ogni residuo che si intende reimputare in sede di riaccertamento parziale fornire la motivazione, l’indicazione dell'importo e della data in cui l'obbligazione verrà incassata o pagata.
Tali date dovranno essere precedenti, secondo il revisore, alla data del riaccertamento ordinario, altrimenti non si rientra nella fattispecie prevista dal princ. cont. 9.1.
Cio’ in quanto, per il parere, il Revisore del conto mi chiede:
“per ogni residuo che si intende reimputare in sede di riaccertamento parziale fornire la motivazione, l’indicazione dell'importo e della data in cui l'obbligazione verrà incassata o pagata.
Tali date dovranno essere precedenti, secondo il revisore, alla data del riaccertamento ordinario, altrimenti non si rientra nella fattispecie prevista dal princ. cont. 9.1.