Gestione delle spese per il referendum del 17/4

Secondo quanto previsto dai nuovi principi contabili, non potendo le partite di giro e per conto terzi accogliere stanziamenti di spesa corrente destinati al finanziamento delle funzioni del Comune, le spese legate al referendum del 17/4/2016 (referendum anti-trivelle) non potranno essere imputate in partita di giro.
L’imputazione di queste spese, dunque, può essere effettuata secondo diverse modalità, a seconda che il Comune abbia già approvato o meno il bilancio di previsione 2016-2018:
• Comuni che hanno già approvato il bilancio – 1) variazione di bilancio; 2) prelevamento dal fondo di riserva
• Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio – 1) prelevamento dal fondo di riserva (tenendone conto poi al momento dell’approvazione del bilancio in modo da ridurre il limite massimo di accantonamento del fondo dell’importo già utilizzato); 2) variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati, compensative all’interno dei programmi e dei capitoli o compensative all’interno dei macroaggregati. NO variazioni contestuali di entrata e di spesa.
L’imputazione di queste spese, dunque, può essere effettuata secondo diverse modalità, a seconda che il Comune abbia già approvato o meno il bilancio di previsione 2016-2018:
• Comuni che hanno già approvato il bilancio – 1) variazione di bilancio; 2) prelevamento dal fondo di riserva
• Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio – 1) prelevamento dal fondo di riserva (tenendone conto poi al momento dell’approvazione del bilancio in modo da ridurre il limite massimo di accantonamento del fondo dell’importo già utilizzato); 2) variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati, compensative all’interno dei programmi e dei capitoli o compensative all’interno dei macroaggregati. NO variazioni contestuali di entrata e di spesa.