Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 09/03/2016, 12:37

Sto predisponendo il prospetto di ricognizione dei tagli di cui al D.L. 78/2010 da allegare al bilancio di previsione per attestare il rispetto dei limiti di spesa: mi sono persa con la legge di stabilità e il mille proroghe.. riepilogando:
confermato taglio sulle autovetture (limite di spesa anno 2011) così come il taglio del 10% sul compenso del revisore.. e tutti gli altri?? ovvero spese di formazione, mostre e convegni, consulenze e studi, ecc..??? rimane il limite e se si qual è il riferimento normativo??
Grazie a tutti!!!!
SILVIA EMANUELLI
 
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Re: Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda LEONARDO70 » 09/03/2016, 15:44

salvo errori

D.L. 78/2010 Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)
D.L. 66/2014 Incarichi di studio ricerca consulenza non deve essere superiore al 4,2% della spesa per il personale così come risultante dal conto annuale 2012
D.L. 66/2014 Contratti co.co.co. Non deve essere superiore al 4,5% della spesa per il personale così come risultante dal conto annuale 2012
D.L. 78/2010 Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)
D.L. 78/2010 Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) divieto assoluto
D.L. 66/2014 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi tranne spese per tutela ordine e sicurezza pubblica e servizi sociali per garantire i livelli essenziali di assistenza 30% del 2011 (art.15)
D.L. 78/2010 Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3) SINO AL 2016
L 228/2012 Art. 1 commi 141 e 142 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 acquisto mobili ed arredi non superiore al 20% della spesa media biennio 2010-2011
DL 66/2014 Art. 19 i rimborsi ai revisori non puo' superare in ciascun anno il 50% del compenso annuo netto oneri contributivi e fiscali
dl 95/2012 lavoro a tempo determinato settori diversi da: funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e sociale - limite 50% della spesa sostenuta nel 2009 (o media triennio 2007-2009)
dl 95/2012 lavoro a tempo determinato per funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e sociale - limite spesa sostenuta nel 2009 (o media triennio 2007-2009)
D.L. 78/2010 Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)
D.L. 78/2010 Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)
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Re: Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 09/03/2016, 17:13

Quindi, se ho ben interpretato, si intendono tutti confermati anche per il 2016 (ad eccezione dell'acquisto di mobili ed arredi non confermato nella Legge di conversione del mille proroghe)..
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Re: Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda Paolo Gros » 10/03/2016, 10:04

ok
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Re: Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda MICOL » 13/05/2016, 12:37

il collega dell 'utc propone una determina di impegno per andare a un corso di formazione per il nuovo codice degli appalti, ma con questo impegno si supera il vincolo previsto dal dl 78/2010.
cosa posso fare , negare il visto o segnalarlo al revisore ?
ci sono sanzioni ?avevo letto che in realtà questi vincoli per i comuni erano solo delle linee guida da seguire?
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Re: Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 13/05/2016, 13:31

Puoi considerare i limiti di spesa del DL 78 nel suo complesso e verificare di non superare il limite complessivo: ad esempio se spendi di più sulla formazione e meno sulle manifestazioni rispettando comunque il limite va bene; né darai atto nella relazione al conto l'anno prossimo.

Come riferimenti normativi ho indicato:
Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 20.12.2013 che testualmente cita “Lo stesso significato dell’inciso posto all’inizio dell’art. 1 comma 141 L. n. 228/2012 …… tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra e singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziali a bilancio. Di qua la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione di esigenze dei vari servizi"
Pronuncia delle Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell’autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo lasciando agli enti stessi libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”
L’art. 1 comma 141 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 … obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dell’insieme dei coefficienti di riduzione di spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’Ente.”

Il D.L. 66/2014 del 24.04.2014 convertito nella Legge 89/2014 del 23.06.2014 rispetta i principi secondo cui non possono essere imposte ai singoli Comuni specifiche misure obbligatorie, dovendo essere lasciata all’autonomia del singolo ente la modulazione dei tagli da operare: la norma prevede quindi che, in ogni caso, i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento delle spese correnti al fine di conseguire i risparmi comunque non inferiori a quelli previsti dalle vigenti normative.


Fanno eccezione le spese per la formazione legate ad adempimenti obbligatori per legge (es. formazione anticorruzione che non rientra nel limite). A supporto la deliberazione 75/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Liguria secondo la quale le spese di formazione nelle pubbliche Amministrazioni sono “derogabili” ai limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni in presenza di obblighi formativi previsti dalla Legge.
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Re: Ricognizione tagli D.L. 78/2010

Messaggioda manuela1965 » 13/05/2016, 13:45

intanto il debito pubblico tocca il massimo storico.
Patetici.
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