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LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE 1.000,00 € PER LA PA

MessaggioInviato: 17/03/2016, 19:55
da stella65
Buonasera carissimi colleghi.
Sono alle prese con una questione da cui non riesco a venirne fuori...più leggo le norme e più mi avvito e non sono nemmeno più sicura di aver operato correttamente in questi anni, sono da ricovero, lo so...
Devo rimborsare ad un cittadino la somma di 1.000,00 euro tondi tondi in seguito al danno subito alla sua autovettura sfasciata dalla caduta di un albero sito nel parco comunale, in seguito all'evento atmosferico nevoso dei primi giorni di Marzo.
Il cittadino non ha conto corrente e reclama i suoi soldini, in maniera cortese ma urgente, in contanti...
Al nostro rifiuto, richiamando "la norma" che consente il contante sino ad euro 999,99 mentre oltre è fatto obbligo il cc bancario, carte telematiche, assegni di traenza, ecc,ecc., la cortesia del cittadino comincia a diminuire e viene richiesto "dove sta scritto"... Bella domanda, giusto,: dove sta scritto??
Siccome nella PA oltre ai furbetti del cartellino ci sono anche i curiosi del decretino (...deCRETINO...intendetelo come volete) mi sono messa a leggere la norma fin dalle origini:

DLG 21.11.2007 N. 231 ART. 49 COMMA 1
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila".
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento".
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille.
COMMA 2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: "4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 898) che al comma 1, primo periodo, del presente articolo "le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»".
Il successivo comma 904 recita: Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
E QUI STA IL BELLO
La legge di stabilita conferma per la pubblica amministrazione il limite dei mille euro per gli "emolumenti" erogati a qualsiasi titolo di importo superiore ai mille euro
QUINDI fino a 1.000,00 euro compresi, in contanti?? E poi il rimborso di danni è un "emolumento" ?? perché se non lo è, allora dobbiamo fare riferimento ai tremila euro disposti dal comma 898 della Legge di stabilità?

Voi ci avete pensato'? Come vi comportate nei vostri enti?

Quasi quasi scrivo a quegli scienziati della ragioneria generale dello stato e vedo se e cosa mi rispondono, prima di essere accusata di porre in essere atti criminosi a scopo di riciclaggio, alla faccia delle Caiman!

E poi una risposta al cortese e paziente cittadino con la macchina da rottamare la devo pur dare...

Portate pazienza, aspetto Vostre dritte
grazie mille, buona serata
:roll: :)

Re: LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE 1.000,00 € PER LA

MessaggioInviato: 18/03/2016, 10:24
da Comunalo
Bella domanda :)

A me non è ancora successo di dover pagare mille euro tondi ad un soggetto non fornito di conto corrente, ma in effetti il problema c'è.

Mi verrebbe da dire che la formulazione del comma 904 stabilisce il blocco per emolumenti superiori a 1.000 euro (dunque 1.000,01 tramite bonifico, e 1.000,00 in contanti), ma secondo me solo perché si sono "dimenticati" di copiare la dicitura "pari o superiori a".
Ma io non me la sentirei di procedere con il pagamento in contanti, perché comunque, recitando "resta fermo per la pubblica amministrazione il limite di mille euro", si fa implicito riferimento alla norma precedente, che poneva il vincolo su importi "pari o superiori a".

Inoltre è vero, inserendo il termine "emolumenti" sembrerebbero voler restringere il campo, ma aggiungendo poi quel "a qualunque titolo", secondo me lo ri-allargano fino a comprendere praticamente tutto, infischiandosi dell'ossimoro, delle incongruenze e delle imprecisioni "a gomitolo", la cui interpretazione spetta poi a noi che le dobbiamo applicare, arrovellandoci su un centesimo.

Alla fine non so che dire.
Per prudenza non pagherei in contanti, anche se mi rendo conto che questo vorrebbe dire confrontarsi poi con l'ira funesta del cittadino.

Comunalo