da Mario Loris » 23/03/2016, 19:14
Buongiorno, pongo il quesito che segue per il quale ringrazio anticipatamente chi risponderà, magari con citazione di giurisprudenza contabile o riferimenti alla nuova normativa contabile:
- ad ogni inizio di anno, calcolato l'ammontare delle sanzioni per accertamenti del codice della strada riscosse nell'anno precedente, è noto che in ogni ente comunale viene proposta alla Giunta municipale dal comandante la ripartizione del 50 % dei proventi secondo le destinazioni previste dall'art. 208. La Giunta delibera e vengono quindi a determinarsi le varie voci di bilancio, somme sulle quali il comandante agisce con procedimenti atti ad acquisire le varie forniture.
Viene sostenuto dal Servizio finanziario che per tutte le somme per le quali non è stato avviato un procedimento di spesa specifico e concreto (non effettuato un ordine d'acquisto, bandita una gara, stipulato un contratto per il quale si è in attesa di una consegna, ecc ...) al momento del riaccertamento dei residui avviene il loro trasferimento alla voce dell'avanzo vincolato, con effetto che il comandante non può più utilizzare queste somme per le finalità specifiche dell'ufficio di polizia municipale.
E' così, od il vincolo di legge del codice stradale è tale che le somme devono comunque essere rimesse a disposizione dell'ufficio di polizia municipale anche successivamente ?