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Proventi codice stradale vincolati agli utilizzi art. 208

MessaggioInviato: 23/03/2016, 19:14
da Mario Loris
Buongiorno, pongo il quesito che segue per il quale ringrazio anticipatamente chi risponderà, magari con citazione di giurisprudenza contabile o riferimenti alla nuova normativa contabile:
- ad ogni inizio di anno, calcolato l'ammontare delle sanzioni per accertamenti del codice della strada riscosse nell'anno precedente, è noto che in ogni ente comunale viene proposta alla Giunta municipale dal comandante la ripartizione del 50 % dei proventi secondo le destinazioni previste dall'art. 208. La Giunta delibera e vengono quindi a determinarsi le varie voci di bilancio, somme sulle quali il comandante agisce con procedimenti atti ad acquisire le varie forniture.
Viene sostenuto dal Servizio finanziario che per tutte le somme per le quali non è stato avviato un procedimento di spesa specifico e concreto (non effettuato un ordine d'acquisto, bandita una gara, stipulato un contratto per il quale si è in attesa di una consegna, ecc ...) al momento del riaccertamento dei residui avviene il loro trasferimento alla voce dell'avanzo vincolato, con effetto che il comandante non può più utilizzare queste somme per le finalità specifiche dell'ufficio di polizia municipale.
E' così, od il vincolo di legge del codice stradale è tale che le somme devono comunque essere rimesse a disposizione dell'ufficio di polizia municipale anche successivamente ?

Re: Proventi codice stradale vincolati agli utilizzi art. 20

MessaggioInviato: 23/03/2016, 23:27
da Andrea74
Confluiscono nella quota di avanzo vincolata appunto per le destinazioni previste dall'art. 208.

Re: Proventi codice stradale vincolati agli utilizzi art. 20

MessaggioInviato: 24/03/2016, 11:09
da Mario Loris
E il dirigente della polizia municipale può adottare determinazioni di spesa direttamente sugli estremi di quei fondi come precedentemente, o cambia qualcosa ?

Re: Proventi codice stradale vincolati agli utilizzi art. 20

MessaggioInviato: 24/03/2016, 17:43
da Andrea74
Devono prima essere riapplicati al nuovo bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale e poi assegnati al comandante attraverso variazione di PEG.

Re: Proventi codice stradale vincolati agli utilizzi art. 20

MessaggioInviato: 27/03/2016, 18:01
da Mario Loris
Andrea74 ha scritto:Devono prima essere riapplicati al nuovo bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale e poi assegnati al comandante attraverso variazione di PEG.

Grazie Andrea per aver risposto, e ti chiedo: - comunque questi passaggi sono obbligatori per legge oppure il vincolo può essere superato nel senso che l'Amministrazione comunale può decidere di utilizzare queste somme in altro modo ?

E sempre in argomento citando il passaggio che segue tratto da un articolo tecnico del quotidiano "Enti locali&Pa", è possibile o no bypassare i consensi che hai citato (Consiglio comunale, Giunta comunale) ?:

"Le quote accantonate o vincolate del risultato presunto di amministrazione possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate anche prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. In questo caso è però necessaria una relazione documentata del dirigente competente, dalla quale si evinca la necessità di applicazione dell'avanzo presunto al bilancio (anche provvisorio) al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. "