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CORTE DEI CONTI

MessaggioInviato: 25/03/2016, 10:44
da aljach
Cari colleghi, per la serie non facciamoci mancare nulla, segnalo la deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie - n.9 del 18 marzo "Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali". Non ho ancora letto tutta la delibera ma mi sono soffermato sul punto 3.1 dove viene analizzato il saldo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018. In particolare, la Corte, evidenzia che il pareggio complessivo per la competenza deve garantire un fondo di cassa finale non negativo. Problema già dibattuto ma che non trova univoche interpretazioni. Nel calcolo, per considerare l'equilibrio di cassa, va computato il Fondo iniziale di cassa? Sempre al punto 3.1 al paragrafo "Nel descritto quadro di valutazioni............." si evidenzia la specificità che caratterizza il pareggio di bilancio sulla sola annualità 2016 laddove nel computo delle entrate e spese finali è computato il Fondo pluriennale vincolato. Allora proprio per questo motivo, è plausibile e sostenibile che nel calcolo della cassa finale si possa considerare in entrata, la cassa resasi necessaria per pagare le spese sui rispettivi stanziamenti di bilancio finanziate con il fondo pluriennale vincolato?
Non so se sono stato chiaro ma la confusione è tanta e, ritengo, che una diversa interpretazione metta in seria difficoltà tutti i Comuni proprio sul raggiungimento dell'equilibrio di cassa che sarà, sicuramente dal 2017, il vero problema.
Comunque, una Santa pasqua a tutti.
Grazie a chi vorrà discutere del problema.

Re: CORTE DEI CONTI

MessaggioInviato: 25/03/2016, 11:14
da Paolo Gros
bah , lìFPV nulla e' se non l'utilizzo anzi tempo del vecchi avanzo per cui la cassa sara' disponibile nel suo fondo iniziale ed onestamente non veo il problema

Re: CORTE DEI CONTI

MessaggioInviato: 25/03/2016, 12:31
da aljach
Risolto l'enigma. Avevo premesso di non aver letto tutta la deliberazione della Corte. Al punto 7 viene detto chiaramente, e a questo punto in modo definitivo, che "il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa ......................................."