in riferimento al limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, da rispettare non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
chiedo:
l'acquisto di mezzi (non autovetture) ma mezzi per la protezione civile e l'anticendio boschivo può rinetrate tra i servizi per la sicurezza pubblica?
grazie