Reimputazione di un residuo

Reimputazione di un residuo

Messaggioda jacosans » 02/04/2016, 13:42

Ciao a tutti, io mi scuso ma faccio il resp. dei ss.ff. da pochi mesi e voi siete il mio supporto a procedere, senza di voi a quest'ora avrei quasi lasciato. La mia domanda, o il chiarimento che chiedo é: I residui già reimputati con il riaccertamento straordinario al 2015 con fpv e che non sono stati spesi e che avranno esigibilitá nel 2016, li posso trasferire nel 2016 o li lascio nel 2015? Mentre con la produttività 2014 non pagata nel 2015, come procedo..
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda teoz » 02/04/2016, 15:06

mi sono trovato nella tua stessa situazione, ed ho proceduto reimputando quota parte del FPV dal 2015 al 2016.
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda Andrea74 » 02/04/2016, 15:23

I residui reimputati al 2015 sono diventati impegni di competenza 2015 e, se non esigibili al 31/12, devono essere ulteriormente rinviati.

Per la produttività, se permane il titolo giuridico ad erogarla, vale lo stesso discorso e quindi va reimputata al 2016.
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda manuela1965 » 02/04/2016, 16:23

Andrea74 ha scritto:I residui reimputati al 2015 sono diventati impegni di competenza 2015 e, se non esigibili al 31/12, devono essere ulteriormente rinviati.

Per la produttività, se permane il titolo giuridico ad erogarla, vale lo stesso discorso e quindi va reimputata al 2016.


Andrea ho letto da più parti che non si possono reimpegnare residui già reimpegnati. Ma com'è??
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda Andrea74 » 02/04/2016, 16:49

Ognuno la vede come vuole.
Sicuramente non si possono reimputare impegni conservati a residui.
Ma sulla competenza non vedo il motivo... Se il debito non è diventato esigibile, a mio parere, DEVE essere rinviato. Come faremmo con le spese legali altrimenti?
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda Daniela Carboni » 02/04/2016, 17:00

Concordo con Andrea, io ho letto che non si possono reimputare i residui. Ciò che invece con Fpv ho portato su 2015 potrei spostarlo ancora in base all'esigibilità...
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda manuela1965 » 02/04/2016, 17:59

Andrea74 ha scritto:Ognuno la vede come vuole.
Sicuramente non si possono reimputare impegni conservati a residui.
Ma sulla competenza non vedo il motivo... Se il debito non è diventato esigibile, a mio parere, DEVE essere rinviato. Come faremmo con le spese legali altrimenti?


Per le spese legali ad esempio si suggeriva di pagare subito la parcella e non attendere la sentenza.
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Re: Reimputazione di un residuo

Messaggioda jacosans » 02/04/2016, 23:39

Per gli incarichi legali, in un convegno, mi hanno spiegato di procedere così... Riporto gli appunti che mi sono stati dati: gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è
determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della
competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del
rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente
decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua
immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle
indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori
bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base
della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori
impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale
vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è
imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio
precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del
rendiconto.
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