Domanda:
In questi giorni si parla molto del risultato di amministrazione ma, considerato che il conto 2015 è ancora ex testo unico 267 va inteso solo in relazione alla stampa del conto solo a livello conoscitivo con il DLGs 118/2011?
Finanziario – La nuova forma del risultato di amministrazione
Al momento della chiusura del rendiconto 2015, occorre raccordare il risultato di amministrazione composto secondo i dettami del DPR n. 194/1996 con il risultato di amministrazione definiti dai nuovi schemi contabili del DLgs. n. 118/2011. È importante sottolineare che, nonostante la differente modalità di rappresentazione, il risultato di amministrazione è lo stesso in entrambi i casi.
Il raccordo delle due forme del risultato di amministrazione dovrebbero prendere il via dai fondi vincolati e dalle spese in conto capitale che caratterizzano il vecchio schema contabile, dal momento che essi non hanno corrispondenze univoche con le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione armonizzato.
• FCDE e accantonamenti per rischi e passività potenziali, FPV di parte corrente e tutte le entrate vincolate di parte corrente accertate prive del perfezionamento di un’obbligazione giuridica di spesa → allocazione tra le quote vincolate.
• Entrate obbligatoriamente finalizzate a spese in conto capitale → allocazione tra le quote vincolate.
• Entrate destinate e FPV di parte capitale → allocazione tra i fondi per le spese in conto capitale.
• Fondi di ammortamento → allocazione tra le quote accantonate.
• Fondi non vincolati → importo pari alla quota libera del risultato di amministrazione armonizzato.