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Disavanzo da Riaccertamento Straordinario

MessaggioInviato: 14/04/2016, 8:42
da EMI68
In fase di Riacertamento Straordinario, chiudendo con una quota NEGATIVA dell'avanzo, avrei potuto svincolare quote presenti nell'Avanzo Vincolato derivanti da un accantonamento a "Fondo Ammortamento" effettuato dall'Ente qualche anno prima mediante risorse correnti proprie.
Non avendolo svincolato in fase di Riaccertamento Straordinario, può farlo il Consiglio Comunale in fase di approvazione del Rendiconto della gestione 2015?
Inoltre, posso utilizzare, sempre in fase di approvazione del Rendiconto 2015, ai sensi dell'art. 2, c. 6 del D.L. 78/2015, la quota di avanzo vincolato creatasi a seguito della cancellazione della quota capitale dell'Anticipazione di Liquidità contratta nel 2013, per il finanziamento del FCDE?
Grazie a chi vorrà esprimere la propria opinione.

Re: Disavanzo da Riaccertamento Straordinario

MessaggioInviato: 14/04/2016, 9:10
da Paolo Gros
a mio avviso l'operazione cosi' come esposta non e' possibile

Re: Disavanzo da Riaccertamento Straordinario

MessaggioInviato: 14/04/2016, 9:23
da EMI68
cioè mi spieghi meglio?
quale delle due non è possibile?

Re: Disavanzo da Riaccertamento Straordinario

MessaggioInviato: 14/04/2016, 9:25
da Paolo Gros
a quota di avanzo vincolato creatasi a seguito della cancellazione della quota capitale dell'Anticipazione di Liquidità contratta nel 2013, per il finanziamento del FCDE

Re: Disavanzo da Riaccertamento Straordinario

MessaggioInviato: 14/04/2016, 9:34
da EMI68
IFEL

l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 risolve in via definitiva la questione disponendo che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

La lettura della norma, che può dare luogo a possibili diverse interpretazioni, come rappresentato da alcuni enti, è stata oggetto di uno specifico quesito proposto da ANCI alla Commissione Arconet.

In particolare, è stato chiesto alla Commissione di esprimersi sulla facoltà di utilizzare l’anticipazione quale risorsa utile al ripiano del disavanzo. E’ stato chiesto, inoltre, se l’anticipazione può essere utilizzata per liberare quote di fondo crediti di dubbia esigibilità a partire dall’esercizio 2016.

Secondo il parere, condivisibile, della Commissione Arconet, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 non produce effetti sul disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario (il cui termine di approvazione è fissato al 15 giugno 2015 dallo stesso d.l. n. 78/2015), e per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero. In sostanza la non applicabilità di queste risorse per il ripiano trentennale deriva esclusivamente dal fatto che è già scaduto il termine per l’adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015.

Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015).

OVVIAMENTE IO NON INDENDO RIDURRE LA QUOTA DI DISAVANZO CALCOLATA IN FASE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E GIA' RIPIANATA IN 30 ANNUALITA'