da lucio guerra » 05/12/2024, 12:16
l'insinuazione è necessaria solo per le somme precedenti all'apertura del fallimento in quanto quelle successive sono versate dal Curatore, calcolando il tributo la con la modalità ordinarie, per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Non è quindi necessaria né una specifica richiesta del Comune, né tanto meno un'istanza di ammissione al passivo; essendo tale termine quello di legge, non sono dovute sanzioni e interessi.
Trattandosi di debito in prededuzione si applica comunque la disciplina di cui all'art. 111-bis, attuale terzo comma, l.fall.: "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".
Di conseguenza, qualora non vi sia certezza che l'attivo sia sufficiente per il pagamento di tutte le spese in prededuzione, il Curatore è tenuto a non effettuare il pagamento, e applicare l'ultimo comma di tale articolo, che recita "Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".