Buongiorno,
sottopongo un quesito relativo all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, diverso da quello proposto in questo post (sempre mio)
https://www.tuttopa.it/viewtopic.php?f=7&t=19792&p=75577&hilit=inventario#p75577Sappiamo che chi accetta l’eredità con beneficio di inventario è erede a tutti gli effetti, con la sola differenza riferita alle procedure che possono essere adottate in fase di riscossione coattiva. In oltre, la giurisprudenza ha chiarito questi due principi:
1. l’accettazione con beneficio d’inventario va opposta non nel ricorso contro l’avviso d’accertamento bensì contro la cartella di pagamento (Cass. n. 22571/2021)
2. pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non si può esigere l’imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cass. n. 11458/2018)
Il caso che mi riguarda è una istanza di discarico di una cartella di ADER per tributi comunali da parte di un erede che ha accettato con beneficio d’inventario. La mia domanda è: qual è il procedimento per far sì che non si perda il diritto alla riscossione del credito e attendere la conclusione della procedura di liquidazione? L’ente impositore in che modo può farlo se non coinvolgendo ADER?
Grazie.