Imu terreni edificabili

Imu terreni edificabili

Messaggioda maro1985 » 27/03/2025, 23:59

Buonasera a tutti, da controlli siamo venuti a conoscenza che moltissimi terreni edificabili non sono nai stati dichiarati dai contribuenti e che l'ente non ha mai invitato una comunicazione. Visto che sono più di 25 anni dall'approvazione del PRG possono ancora dare comunicazione ai proprietari ai sensi del comma 20 dell'articolo 31 della legge 289/2002 ? Se gentilmente puoi aiutarmi. Grazie mille
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Re: Imu terreni edificabili

Messaggioda FireFil » 28/03/2025, 6:47

maro1985 ha scritto:Buonasera a tutti, da controlli siamo venuti a conoscenza che moltissimi terreni edificabili non sono nai stati dichiarati dai contribuenti e che l'ente non ha mai invitato una comunicazione. Visto che sono più di 25 anni dall'approvazione del PRG possono ancora dare comunicazione ai proprietari ai sensi del comma 20 dell'articolo 31 della legge 289/2002 ? Se gentilmente puoi aiutarmi. Grazie mille

Attenzione attenzione: quando è stata adottata la modifica al PRG? Adottata, non approvata (conosci sicuramente la vexata questio che non è limitata tra l'altro a questo).
Se almeno l'adozione (sarebbe meglio pure l'approvazione) è avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 31 della legge 289/2002 non c'era quell'obbligo (obbligo?) e gli accertamenti ci stanno tutti, sanzioni comprese.
Quanto all'applicazione di sanzioni anche in assenza di comunicazione (quando questa era prevista), ricerca flash su internet: qui trovo il riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione in cui (stando all'articolo) la mancata comunicazione non esclude l'applicazione della sanzione.
https://elnews.publika.it/2024/03/26/imu-natura-area-edificabile-mancata-comunicazione-non-esonera-dalle-sanzioni/
e di identico contenuto https://www.ufficiotributi.it/imu-mancata-comunicazione-natura-edificabile-delle-aree-non-inficia-laccertamento-2/
Ovviamente bisogna leggerla per intero (appena posso magari lo faccio anch'io e riferisco. Fatto, vedi Nota1) perché di 4 righe su un giornale o su internet mi fido pochissimo. Però è difficile fraintendere sulla portata di quelle poche parole.
NON fare alcuna comunicazione ad hoc: potrebbe da alcuni contribuenti essere intesa ed usata in CGT come implicito riconoscimento da parte del Comune del proprio (presunto) ritardo e della conseguente esimente dalle sanzioni. Emetti direttamente gli avvisi di accertamento e in quelli scrivi che vale anche come comunicazione.
Ricorso? e tu controbatti. Tanto proveranno non solo a dire che non sono dovute le sanzioni, faranno ricorso anche contro il fatto che doveva essere pagata come area fabbricabile perché "non sapevano". Era il tempo del buonismo in cui i poveri contribuenti quando era ora di pagare non erano mai a conoscenza delle variazioni della natura delle loro aree. A volte era davvero così, ma a che cosa servono le super forme di pubblicità delle adozioni/approvazioni dei Piani e relative modifiche/varianti? A rendere noto erga omnes quello che sta avvenendo, sia per le osservazioni sia per... tutto!
Quando era ora di vendere però... e non solo perché serve il CDU... nooooo, lo sapevano già da prima. A malapena pagavano l'ultimo anno come edificabile, al valore di vendita, notoriamente inferiore a quello reale.
A pensar male si fa peccato però spesso... noi tributari ci indoviniamo.
Poi vi racconto come una CTG 1° grado ha accolto un ricorso: da "La sai l'ultima" o simili. Vedi Nota2

Nota1: la sentenza 5894 del 5/3/2024 è una medaglia al riconoscimento del corretto operato dei Comuni quando chiedono sanzioni ed interessi anche senza notifica. E trattandosi di IMU 2012-2015 e TASI 2014-2015 non si può nemmeno dubitare che l'articolo 31 - comma 10 - della legge 289/2002 non fosse già pienamente opertivo:
6.5 (omissis) né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente
...
6.8. Non ricorre, pertanto, la "buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo", che è uno dei requisiti necessari ai fini dell'applicabilità di tale disposizione (cfr. Cass. n. 12372 del 11/05/2021; Cass. n. 537 del 14/01/2015);

Ce n'è in abbondanza.

Nota2: ricorso del contribuente accolto dalla CTG 1° grado, tra l'altro, con questa motivazione
... a quanto risulta al Collegio il motivo parrebbe fondato...
Un giudice, che deve decidere in base alla legge e secondo il suo convincimento, non può ritenere un motivo "doppiamente forse" fondato. Avesse anche scritto "pare fondato" non è accettabile: non può essere una sensazione, o è o non è. Addirittura al condizionale. Il doppio forse.
Ha messo le mani avanti perché quando la CTG 2° grando accoglierà l'appello del Comune potrà sempre dire "Ma io avevo detto "parebbe fondato", non che sicuramente era così"?
Ma sono del mestiere questi? (cit. Checco Zalone)
Ultima modifica di FireFil il 28/03/2025, 11:28, modificato 1 volta in totale.
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