imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbricato

imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbricato

Messaggioda NAPOLEONE » 02/10/2025, 15:50

Buongiorno ,

Vi chiedo un aiuto per un caso particolare :

Ai fini IMU ho ricevuto via PEC Formale richiesta di riduzione della base imponibile IMU 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 747, lett. b) L. 160/2019, di un fabbricato per l’interclusione totale del bene, con conseguente impossibilità oggettiva e assoluta di utilizzo dello stesso in sostanza nn puo accedere al fabbricato perchè deve passare in altra proprietà e il confinante nn consente il passaggio.

il fabbricato è stato acquisto all 'asta e per questo problema è in pendenza un ricorso ed è stata regolarmente depositata istanza corredata da CTU attestante l’interclusione totale

Nell istanza richiamando i principi giurisprudenziali (Cass. 8594/2021; Cass. 16222/2024; Cass. 31597/2024, tra le altre); che estendono la nozione di inagibilità all’impossibilità oggettiva e non imputabile al contribuente;

Vi chiedo se secondo voi è possibile riconoscere questa sorta di "INAGIBILITA" ?????

Nel caso segue la norma di applicazione dell'inagibilià?? cioè presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte di tecnoio abilitato......

GRAZIE!
NAPOLEONE
 
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda Unborn » 03/10/2025, 8:16

Un immobile intercluso non è un immobile inagibile che concerne un degrado fisico sopravvenuto.
Peraltro la sentenza 16222/2024 così come la 31597/2024 non dicono nulla di tutto ciò.
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda NAPOLEONE » 03/10/2025, 12:21

Sono d accordissimo con quello che dici...il contribuente insiste sulla oggettiva impossibilità di utilizzo ....i

ma a mio avviso la riduzione 50% ricorre solo per inagibilità/inabitabilità per degrado ....
NAPOLEONE
 
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda lucio guerra » 03/10/2025, 13:06

......Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

è opportuno che il comune lo faccia così finisce ogni discussione

questo è il mio regolamento

b) per i FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
b.1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b.2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
b.3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle precedenti lettere b.1), b.2), b.3), o rigettando motivatamente la richiesta.
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda Unborn » 06/10/2025, 7:48

NAPOLEONE ha scritto:Sono d accordissimo con quello che dici...il contribuente insiste sulla oggettiva impossibilità di utilizzo ....i

ma a mio avviso la riduzione 50% ricorre solo per inagibilità/inabitabilità per degrado ....


il contribuente può anche insistere ma non vi sono riferimenti normativi in tal senso. Per i riferimenti giurisprudenziali, occorrerebbe leggere quelli citati, ma già due nulla stabiliscono in tal senso. Non è raro che chi si difenda citi sentenze a casaccio...
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda NAPOLEONE » 06/10/2025, 9:58

Nel regolamento Comunale IMU anche noi abbiamo disciplinato " l'inagibilità/abitabilità" come concetto di degrado dell'immobile, il contribuente sostiene la tesi della riduzione 50% della base imponibile come impossibiltà oggettiva all utilizzo a causa dell interclusione dovuta all'impossibilità di raggiungere l immobile....
io onestamente nn conosco nessuna normativa in tal senso!!!

Per questo ho chiesto un vostro parere nel caso mi sfugge qualcosa....
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda lucio guerra » 06/10/2025, 10:21

non sfugge niente... ci provano tutti.. poi si fermano, oppure li ferma la cgt
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda Unborn » 06/10/2025, 16:28

NAPOLEONE ha scritto:io onestamente nn conosco nessuna normativa in tal senso!!!


non la conosci perchè non esiste. il contribuente può sostenere ciò che vuole ma non ha normativa ( e dubito anche giurisprudenza) a suo favore in tal senso. Ci mancherebbe pure che ora ci si muova in base ad una estensione per analogia della norma dettata dall'interpretazione da parte dei contribuenti......della serie "visto che non posso accedere all'immobile è come se fosse inagibile e dunque spetta la riduzione del 50%"
Gli immobili che la norma intendeva agevolare sono ben indicati e sono norme, proprio perchè agevolative, di stretta interpretazione come più volte ribadito dalla Cassazione
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Re: imu riconoscimento riduzione 50% base imponibile fabbric

Messaggioda NAPOLEONE » 07/10/2025, 17:36

Grazie mille x la collaborazione e il sostegno!!!
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