Ti puoi scaricare questa presentazione di Pasquale Mirto, fatta benissimo, dove c'è praticamente tutto
https://riscossione.fondazioneifel.it/m ... ti-locali/L’autotutela nell’ambito del procedimento tributario trova il suo primo riconoscimento normativo nell’abrogato art. 68 del d.p.r. n. 287 del 1992, ora sostituito dall’art. 23 del d.p.r. n. 107 del 2001.
L’ingresso nel campo dei tributi comunali è segnato dall’art. 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 che obbliga i comuni ad indicare, “secondo i rispettivi ordinamenti”, gli organi competenti per l’esercizio del potere di annullamento.
L’autotutela è il potere di ritiro degli atti di accertamento ritenuti illegittimi che si esercita o su istanza di parte o in sede di riesame d’ufficio.
L’atto di ritiro compete all’organo che ha emanato l’atto e quindi al funzionario responsabile del tributo (principio del contrarius acutus).
L’autotutela può portare all’annullamento totale dell’atto o alla sua parziale rettifica, con efficacia ex tunc .
Va anche premesso che la richiesta di autotutela avanzata dal contribuente non garantisce alcuna certezza in ordine all’esito del procedimento, non essendoci alcun obbligo di provvedere, né sospende i termini per impugnare, a differenza dell’istituito dell’accertamento con adesione, che se adottato dal comune garantisce comunque un ulteriore periodo di novanta giorni per la proposizione del ricorso.
Si ricorda che il Comune non può sospendere i termini di impugnazione degli atti, i quali essendo termini processuali non sono disponibili