da Paolo Gros » 13/05/2015, 11:55
l Ministero richiamando l’art.13 del DL n.201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011 e successivamente l’art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. con modif. con l. 124/2013, chiarisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 2013.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che a decorrere dal 01° gennaio 2014, siano esentati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolantedello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.
rAMMENTO CHE occorreva l a Dichiarazione IMU 2013 entro il 30.06.2014, a pena di decadenza dall’esenzione (art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013).
L’esenzione per gli immobili merce trova applicazione “a regime” a decorrere dal 2014.