da amcdl » 17/05/2015, 22:23
L'art.188 del T.U.E.L. all'art.1 prevede l'immediata applicazione all'esercizio in corso di gestione dell'eventuale disavanzo di amministrazione.Successivamente ammette anche la possibilità di ripianarlo negli esercizi successivi. Per cui chiedo: ciò significa che il disavanzo deve essere COMUNQUE almeno in parte applicato nel bilancio in corso di gestione e parte negli anni successivi OPPURE significa che si può ripianare nei successivi anni senza applicarlo all'esercizio in corso?