da Paolo Gros » 20/05/2015, 7:37
il tributo si applica in generale a tutti i fabbricati e una specifica previsione di esonero non è stata contemplata.
La legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) non menziona i fabbricati merce che, dunque, rimangono – salvo futuri chiarimenti contrari - soggetti alle regole generali degli “altri immobili”.
I Comuni possono, tuttavia, in base alla loro autonomia regolamentare, prevedere specifiche esenzioni per gli immobili invenduti.
L’acconto TASI 2014 va versato come fossero “altri fabbricati”, col codice tributo “3961