Buona sera a tutti,
Abbiamo avuto nel mio Comune questo problema: stiamo inviando un questi giorni gli avvisi tari ai cittadini, la prima scadenza sarebbe stata il 31 maggio.
Abbiamo inserito nel regolamento che anche se gli avvisi non fossero recapitati in tempo comunque l'utente è tenuto al pagamento dell'imposta per non incorrere in sanzioni.
Chiaramente molti utenti sono all'oscuro di questa cosa, e la stessa sta creando qualche disagio.
E' giusto quanto affermo di seguito?
La disciplina del tributo TARI è DISCIPLINATA DAL comma 688 della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013).
La norma in argomento prevede la riscossione in autoliquidazione della stessa imposta , e stabilisce inoltre che: “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale…. È consentito il pagamento della tari e della tasi in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”. Le modalità di pagamento sono le stesse previste per IMU e TASI anche se le date di pagamento sono fissate dal Comune e non dalla norma.
Il successivo comma 689 prevede che “con uno o più Decreti del Direttore Generale del dipartimento delle Finanze del MEF sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione ……..”. Tale ultimo comma non modifica gli effetti della norma e indica solo l’obbligo per il Comune di inviare presso il domicilio dei contribuenti un modello di pagamento precompilato al fine di agevolare l’adempimento da parte del contribuente.
La norma riguardante il pagamento in autoliquidazione è una novità recente per il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti.
In sostanza il Decreto previsto dal comma 689 della legge di stabilità 2014 demanda ad uno o più decreti direttoriali – ad oggi non ancora emanati – il compito di stabilire le modalità di versamento della tari.
Si può quindi affermare che l’invio della documentazione e del calcolo della tari sia obbligatoria per i Comuni, lo stesso invio però non è condizione per esimersi dal pagamento dell’imposta, tant’è che il comma 2 bis introdotto con la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 13.03.2015 con un emendamento dispone proprio che “Qualora i modelli di pagamento della TARI non siano stati recapitati ovvero non tengano conto dei fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto il contribuente avrà cura di provvedere al pagamento in autoliquidazione, con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti, del tributo dovuto per non incorrere nella sanzione prevista per l’omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del comma 695 dell’art. 1 L. 147/13”
Grazie mille.